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Ordinanza — n. 26169/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal regarding separate taxation of medical professional compensation under TUIR.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26169/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that partially accepted a taxpayer's claim. The taxpayer argued that professional compensation paid to a general practitioner should be taxed under standard rules rather than as a separate category. The court ruled that such payments fall under specific provisions for separate taxation, distinguishing them from standard employment income and upholding the lower court's partial acceptance of the taxpayer's position.

Regesto Legislator

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Art. 7, Art. 17, Art. 54 TUIR; Art. 16, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986; In compensation payments for professional services rendered to public health entities, separate taxation applies regardless of late payment, distinguishing autonomous professional work from subordinate employment.

Parole chiave

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separate taxation professional compensation IRPEF regime TUIR provisions tax appeal dismissal autonomous work subordinate employment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7 TUIR
Art. 17 TUIR
7, dell'art. 17 e dell'art.
Art. 54 TUIR
17 e dell'art. 54 del TUIR in relazione all'art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
54 del TUIR in relazione all'art. 360 c.
Art. 16, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986
6488 del 06/03/2019) che in tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM a medici di medicina generale per l'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett.
Art. 18 D.P.R. n. 917/1986
Art. 50 TUIR
Art. 15 d.p.r. 115/2002
art. 15 d.p.r. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6488 del 06/03/2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21839/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro IDALLIKUNNEL MATHEW ROSAMMA - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2739/07/21 depositata in data 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatole per IRPEF 2011; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello, ancorchè in parte; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata in questo giudizio di Legittimità; Considerato che: - l'unico motivo dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dell'art. 17 e dell'art. 54 del TUIR in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile ai redditi oggetto del processo (compensi corrisposti per prestazioni professionali derivanti dall'attività di medico svolta a favore dell'ASL provinciale di Caltanissetta e non indicati in dichiarazione nell'anno 2011) il principio di competenza e conseguentemente l'assoggettamento degli stessi a tassazione separata; - il motivo è infondato; - invero, questa Corte è costante nel ritenere (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 6488 del 06/03/2019) che in tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM a medici di medicina generale per l'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente sottoposizione a tassazione separata, secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo decreto e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente, risultando tali diversi Cons. Est.

Roberto Succio - 2 regimi di imposizione tributaria conformi ai principi di cui agli artt.3 e 53 Cost., in quanto afferenti a diverse fattispecie, ossia, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo; - analoga disciplina si applica ai compensi in esame, disciplinati dall'art. 50 TUIR e corrisposti in un periodo successivo a quello prescritto per il loro pagamento, trattandosi di redditi per gli anni 1993-1994 percepiti a seguito di contenzioso; - pertanto, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a provvedere in ordine alle spes.,e stante la mancata costituzione del contribuente; - non sussistono i presupposti ex art. 15 d.p.r. 115 del 2002 per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato in quanto parte soccombente è una Amministrazione dello Stato; p.q.m. rigetta il ricorso.

Così deciso in