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Ordinanza — n. 26168/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against administrative decision due to lack of specific reform reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26168/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the tax authority's appeal against a lower tribunal's decision, which had dismissed the appeal as inadmissible. The authority argued it failed to provide specific reasons for reforming the first-instance judgment, while the taxpayer merely appeared in court. The court ruled that the authority was not required to restate arguments already presented in the first instance, thereby overturning the lower tribunal's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 53 d.Lgs. n. 546/1992; Art. 342 c.p.c.: In tax proceedings, if the financial administration merely reiterates arguments from the first instance without new specific grounds for reform, the burden of specific appeal is considered fulfilled.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific reform reasons administrative litigation reiteration of arguments burden of proof tax Supreme Court ruling procedural defect contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53 del d.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 342 c.p.c.
546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.; Cons.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c.
art. 342 c.p
546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.; Cons.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24641 del 05/10/2018
Cass. SS.UU. sent. n. 8999/2009
Roberto Succio - 2 pertanto, decidendo in difformità da quanto proposto dal Consigliere Relatore (Cass. SS.UU. sent. n. 8999/2009), il Collegio accoglie il ricorso; la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR per l'esame del meritus causae; p.q.m.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16343/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm©mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro PRIVITERA VENERANDO, rappresentato e difeso giusto atto di costituzione in atti dall'avv. Vincenzo Taranto (PEC: vincenzo.taranto@pec.ordineavvocaticatania.it ) - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della, Sicilia n. 1974/13/19 depositata in data 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a tributi per gli anni 2003/2005; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate in quanto inammissibile; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo che illustra con memoria; il contribuente ha unicamente depositato atto di costituzione; Considerato che: - l'unico motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.342 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio per difetto di specificità avendo l'Amministrazione mancato di esprimere le ragioni per cui era chiesta la riforma della sentenza di primo grado; - il motivo è fondato; - il Collegio ritiene che vada qui data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24641 del 05/10/2018) nel processo tributario, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.; Cons. Est. Roberto Succio - 2 pertanto, decidendo in difformità da quanto proposto dal Consigliere Relatore (Cass. SS.UU. sent. n. 8999/2009), il Collegio accoglie il ricorso; la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR per l'esame del meritus causae; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, i