Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26166/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26166/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26166/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3572/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro ROTOLONI CRISTIANO - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 325/02/20 depositata in data 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26166/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Lgs. n. 446 del 1997 per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante la collaborazione con il contribuente di due soggetti svolgenti la medesima attività professionale del contribuente stesso; - il motivo è fondato, avendo la CTR - erroneamente - attribuito "valore neutro" ai compensi erogati a terzi da parte del contribuente, mentre tali elementi sono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista ove emerga che siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. (Cass.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricupero d'imposta impugnabilità della decisione di rinvio rimborso dell'imposta preventiva impugnazione di decisioni amministrative esame di cassazione contenzioso tributario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3572/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro ROTOLONI CRISTIANO - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 325/02/20 depositata in data 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero il silenzio rifiuto a fronte dell'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; il sig. Rotoloni è rimasto qui intimato; Considerato che: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che spettasse all'Ufficio dimostrare la sussistenza dell'autonoma organizzazione e non, invece, al contribuente la sua insussistenza; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha fatto corretto governo dei principi in tema di attribuzione dell'onere della prova nella lite di rimborso, del quale ha ritenuto nel concreto gravato il contribuente (tra molte, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1906 del 28/01/2020); - il secondo motivo si duole ancora ex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. della violazione dell'art. 2 del d.

Lgs. n. 446 del 1997 per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante la collaborazione con il contribuente di due soggetti svolgenti la medesima attività professionale del contribuente stesso; - il motivo è fondato, avendo la CTR - erroneamente - attribuito "valore neutro" ai compensi erogati a terzi da parte del contribuente, mentre tali elementi sono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista ove emerga che siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva. (Cass.

Sez. 6 - 5, Cons. Est. Roberto Succio - 2 Ordinanza n. 23557 del 18/11/2016; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30370 del 29/11/2019); pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma,