Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision for incomplete debt payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to declare the dispute extinguished. The court found the lower court erred in assuming the taxpayer's payment covered the entire disputed debt, as a significant portion remained unpaid under provisional collection roles. Consequently, the statutory requirement for full debt satisfaction was not met, preventing the automatic termination of the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 2 d.l. 193/2016; The declaration of extinguishment of the tax proceeding under the simplified procedure requires the full payment of the entire disputed debt, and partial payment does not satisfy the legal conditions for terminating the litigation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA fv sul ricorso 22084-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro URSO FRANCO; - intimato - avverso la sentenza n. 289/22/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 22084 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- rg 22084 2020 Agenzia delle entrate c/ Urso Franco Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR de la Puglia, che su impugnazione da parte Di Franco Urso di avviso di accertamento per IIDD e IVA anno 2006, notificato il 6.5.2011, preso atto dela presentazione da parte del contribuente della dichiarazione di adesione alla procedura agevolata di cui al di. 193/2016, e del pagamento relativo, ha dichiarato la cessata materia del contendere, deducendo, in assenza di formale dichiarazione di rinuncia al giudizio, l'implicita rinuncia delvante dalla presentazione della dichiarazione integrativa e dal pagamento dell'imposta accertata.
Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:
1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., del'art. 6 comma 2 di. 193/2016, richiedendo la normativa agevolativa l'espressa dichiarazione di rinuncia al giudizio, e non avendo il contribuente deFinito per intero la pretesa tributaria, in quanto rispetto all'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 contestato nella sua interezza fin dal primo grado di giudizio, i carichi affidati all'Agenzate per la riscossione interessati alla definizione agevolata contengono il ruolo provvisorio di cui ali intimazione di pagamento e il ruolo emesso ex art. 68 d.igs. 546/92 in esecuzione della sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio, per cui l'iriporto interessato alla definizione agevolata non ha riguardato l'intero importo dovuto oggetto di contenzioso, come erroneamente ritenuto dalla C7R.
2. motivo è fondato 2.:..Va premesso che l'art. 6 comma 2 di 193/2016 dispone che "Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riszossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente desreto, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito Internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in veore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro iimite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi". 2.2.
L'estinzione ex lege del processo è pertanto subordinata al verificarsi dela fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata; la cessazione della materia del contendere potrà essere dichiarata solo ove risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. n.24083/2018), mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dall'art. 6, comma 4, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, richiamato in via di estensione temporale dall'art. 1 d.l. n. 148 del 2017 conv. in I. n. 172 del 2017. 2.3.In base alla documentazione, riportata per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l'Ufficio ha dimostrato che la CTR ha erroneamente ritenuto che guanto versato per la definizione dei carichi comprendesse l'intero importo contestato in giudizio, in guanto residuava l'ultimo terzo delle imposte e sanzioni, ex art. 68 comma 2 d.lgs. 546/92.
Pertanto, non essendo stata soddisfatta l'intera pretesa tributaria, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, che presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti su, "petitunn" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass.n. 5351/2020; v. Cass. n. 4167 del 19/02/2020). 3.Non essendosi la CTR attenuta agli indicati principi, non avendo ve-ificato la ricorrenza di tutti i presupposti per l'operatività della indicata norma ai fini della dichiarazione della cessata materia del contendere, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Aczoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, anche per le spese del presente giudizio di l