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Ordinanza — n. 26155/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax assessment sent via private courier due to lack of delivery proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26155/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that had declared an appeal inadmissible. The lower court ruled the appeal invalid because it was sent via a private postal agency rather than the exclusive service provider, and the taxpayer was not constituted in the appeal. The Supreme Court agreed, noting that without a private courier's license, the mailing date cannot prove timely filing, and the lack of delivery confirmation rendered the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 16 D.Igs 546/1992; Art. 149 c.p.c.: Notification of procedural acts via private postal operators without specific authorization is valid only if the recipient's receipt date proves timeliness, as the mailing date is insufficient without certified delivery proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal timeliness private postal notification procedural act validity delivery proof requirement tax administrative litigation impugnazione di decisioni amministrative stima fiscale immobiliare decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16 D.Igs 546/1992
Art. 149 c.p.c.
890 del 1982, e dell'art. 149 c.p.c (art.
Art. 51 d.lgs. 546/92
4.1.Tale accertamento, riqualificando il motivo come error in procedendo, ha consentito di verificare la non tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità, ex art. 51 d.lgs. 546/92.
art. 149 c.p
890 del 1982, e dell'art. 149 c.p.c (art.
art. 51 d.lgs. 546/92
4.1.Tale accertamento, riqualificando il motivo come error in procedendo, ha consentito di verificare la non tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità, ex art. 51 d.lgs. 546/92.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. 8416 del 2019
Sez. Un. 299/2020
Sez. un. 299/2020
Sez. Un. n. 299/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6585-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro PALUMBO MATILENA SARAH; - intimata - avverso la sentenza n. 4159/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 1'11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 06585 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- r.g. 6585/2020 Agenzia delle entrate c/ Palumbo Matilena Sarah Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di Palumbo Matilena Sarah di avviso di accertamento per estimi catastali di un immobile sito in Roma, in via Sicilia n.239, identificato al foglio 473, particella 59 sub, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 23 settembre 2016 (che aveva accolto il ricorso della contribuente per insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento).

La CTR, in particolare, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per inesistenza della notifica, in quanto effettuato a mezzo di servizio postale privato e non attraverso il concessionario esclusivo del servizio postale per la notifica degli atti impositivi e giudiziari, cioè, Poste Italiane S.p.A. Il contribuente, non costituito in appello, è rimasto intimato. Il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria per acquisire il fascicolo di merito. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce, violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 1,2,3,4,5 del D.Igs n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58/2011 entrato in vigore il 30 aprile 2011, art.16 del D.Igs n. 546 del 1992, art.1, commi 57 e 58 della L. n. 124 del 2017, L. n. 890 del 1982, e dell'art. 149 c.p.c (art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.), essendo regolare la notifica dell'atto di appello, avendo la i raccomandata recapitata da un licenziatario privato lo stesso valore legale di quella consegnata a poste italiane.

3. Il motivo è infondato. 3.1. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall'Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l'atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex I. 124/2017).

Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla I. n. 124/17 - a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547). 3.2.

La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017". 3.3.

In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell'attività notificatoria dell'atto di appello - effettuata tramite agenzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

4. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell'impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione - posta la mancanza di poteri certificativi in capo all'agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 - ma alla data di ricezione, (ovvero dalla data di costituzione dell'appellato, se nei termini per la proposizione dell'appello). Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell'atto da parte dell'appellato (Sez.

Un. n. 299/2020, cit.). 4.1.Tale accertamento, riqualificando il motivo come error in procedendo, ha consentito di verificare la non tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità, ex art. 51 d.lgs. 546/92. Verificati gli atti, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, si evidenzia che la sentenza della Ctp è stata depositata il 23/09/2016 e l'invio della raccomandata con l'atto di appello - in base all'elenco dell'Agente postale nexive - in data 22/03/2017 - non è idoneo a provare la tempestività della notifica, atteso che l'operatore postale privato non ha poteri certificativi (cfr Sez.

Un. 299/2020 cit.) e che la scadenza del termine per proporre appello va individuata nel 23 Marzo 2017 (considerato che l'atto era stato recapitato il 28/3/2017 in ogni caso tardivamente, a parte la inidoneità della prova costituita da un elenco senza data né firma). 4.2.Va infatti ribadito che la data di spedizione non è idonea a dimostrare la tempestività dell'impugnazione, per cui, in mancanza della data di ricezione del gravame da parte del contribuente (non costituitosi in appello), non risulta provata la sua tempestiva proposizione.

5. Il ricorso va conseguentemente respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimata. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comm