Cassation appeal dismissed due to superseding waiver by the opposing agency causing loss of subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the opposing agency, the Regional Housing Agency, had previously waived its claims regarding the tax assessment. This waiver effectively recognized the tax debt and eliminated the subject matter of the dispute. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary interest to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/92; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A superseding waiver by the opposing party that recognizes the debt extinguishes the subject matter of the dispute, rendering the cassation appeal inadmissible for lack of interest and excluding the application of the doubled contribution penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10602-2020 proposto da: COMUNE di VARALLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VII I ORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA SUPPA; - ricorrente - contro AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO BERTAGGIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 920/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 10602 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- ,..;.• • Pr\hmesso che:
1. il Comune di Varallo ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte in epigrafe con cui la CTR del Piemonte, in causa su avviso di accertamento per IMU del 2012 emesso da esso ricorrente nei confronti dell'Agenzia Territoriale della Casa del Piemonte, per immobili dalla stessa non direttamente utilizzati, aveva ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/92 ed aveva conseguentemente giudicato l'avviso illegittimo;
2. l'Agenzia Territoriale della Casa del Piemonte resisteva con controricorso;
3. con atto depositato il 14 settembre 2021, l'Agenzia Territoriale della Casa del Piemonte rinunciava "alle proprie pretese nei confronti del Comune di Varallo in relazione all'avviso di accertamento relativo all'IMU 2012", oggetto di questo giudizio; considerato che:
1. la rinuncia da parte dell'Agenzia Territoriale della Casa del Piemonte "alle proprie pretese" -i.e. la rinuncia all'esenzione dall'IMU di cui la stessa si era avvalsa- si risolve nel riconoscimento del debito d'imposta portato nell'avviso originariamente impugnato e determina il venir meno della materia del contendere;
2. va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
3. le spese sono compensate;
4. non si applica il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. Detto meccanismo "è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata" (tra molte conformi, da ultimo, Cass. n.20697 del 20/07/2021). PQM dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese; Così deciso in Roma nella camera di consig