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Ordinanza — n. 26120/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds regarding partial judgment confirmation and reciprocal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26120/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments about omitted pronouncements and errors in calculating reciprocal litigation costs. The appellant claimed the lower court failed to confirm specific cost orders and misapplied rules regarding partial success, but the court found the first ground invalid because the lower court implicitly confirmed prior rulings by rejecting the appeal on merits. The second ground was rejected as inadmissible under specific procedural rules, while the third was deemed absorbed by the previous findings. Consequently, the appeal was dismissed without ordering the appellant to pay further costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court, by rejecting the appeal on merits, implicitly confirms the contested rulings without needing explicit repetition, and if the appellant's complaints regarding reciprocal costs violate the principle that a wholly victorious party cannot bear the burden of litigation expenses.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted pronouncement reciprocal costs partial judgment procedural admissibility spese legali diritto al risarcimento danni recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione al comma 1° dell’art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
112 c.p.c, in relazione al comma 1° dell’art. 360 n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360 bis c.p.c.
112 c.p.c, in relazione al comma 1° dell’art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 378 c.p
art. 112 c.p
Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione al comma 1° dell’art.
art. 360 c.p
91 e 92 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., sull’erroneo presupposto della soccombenza parziale in primo grado; che, col terzo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.
art. 360 bis c.p
112 c.p.c, in relazione al comma 1° dell’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10685 del 17 aprile 2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30933-2021 proposto da: GOTTARDELLO FLAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTURO TUOZZO; -ricorrente - contro GIGANTE ANTONIO; -intimato - avverso la sentenza n. 1520/2021 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI. Rilevato: che Flavio Gottardello ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Salerno, che aveva accolto l’appello di Antonio Gigante contro la decisione del Giudice di pace di Buccino, con riguardo al governo delle spese di lite; che il Tribunale, in particolare, motivava la disposta compensazione parziale delle spese del primo grado (con rifusione del residuo a carico del Gigante) con l’accoglimento di circa metà dell’importo preteso in citazione, e la compensazione totale delle spese del secondo grado con l’accoglimento parziale dell’appello; che il Gigante è rimasto intimato e che, in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione al comma 1° dell’art. 360 n. 4), giacché il Tribunale – limitandosi a rigettare i primi due motivi di appello - avrebbe omesso di confermare la statuizione di condanna del Gigante al pagamento della somma di € 2.257,39, oltre accessori, dando luogo alla violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al vizio di omessa pronuncia; che, col secondo, il Gottardello denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., sull’erroneo presupposto della soccombenza parziale in primo grado; che, col terzo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., con riferimento al giudizio di appello, posto che il terzo motivo del Gigante, inerente alla pretesa compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, sarebbe stato accolto sull'errato e infondato presupposto dell'accoglimento parziale della domanda dell'attore in prime cure, ai sensi di quanto dedotto con il precedente motivo; che il primo rilievo è inammissibile; che il Tribunale rigettando l’appello sul merito della vicenda, ha confermato le relative statuizioni della sentenza di primo grado, senza alcuna evidente necessità di ripeterle, né il ricorrente si può dolere del fatto che le due pronunzie vadano lette in maniera coordinata fra loro, come avviene d’ordinario, allorquando il gravame determini la parziale riforma della decisione di prime cure; che il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.; che infatti il Tribunale ha statuito la compensazione parziale (per la metà) delle spese di lite del primo grado, considerando che “la domanda formulata in primo grado dal Gottardello è stata accolta per un importo corrispondente a circa la metà di quello richiesto nell’atto di citazione, essendo stato dichiarato prescritto il credito vantato per l’altra metà”; che in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre lacompensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Sez. 5, n. 10685 del 17 aprile 2019); che il terzo motivo resta assorbito; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di quest’ultimo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons