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Ordinanza — n. 26119/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because lower court already rejected appeal on generic grounds while ruling on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26119/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already rejected the appeal on generic and irrelevant grounds while simultaneously ruling on the merits. The appellant argued for jurisdictional errors and procedural violations, but the Supreme Court found the appeal inadmissible under Article 342 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal declared inadmissible for genericity and irrelevance remains inadmissible if the lower court, having already rejected the appeal on those grounds, proceeds to rule on the merits, thereby creating an autonomous ground of decision not subject to cassation review.

Parole chiave

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genericity irrelevance appeal inadmissibility cassation merits already ruled autonomous rationes decidendi litigation costs award impatto visivo gara d'appalto infruttuosa opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
, volta ad ot tenere l’importo di € 4.327,42, per una fornitura di merce; che il Tribunale motivava l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., facendo riferimento alla “genericità ed irrilevanza delle argomentazioni nelle quali si è diffusa l’appellante”; che Modo Eyewear s.r.l.
Art. 360 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
6985 dell’11 marzo 2019); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 342 c.p
, volta ad ot tenere l’importo di € 4.327,42, per una fornitura di merce; che il Tribunale motivava l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., facendo riferimento alla “genericità ed irrilevanza delle argomentazioni nelle quali si è diffusa l’appellante”; che Modo Eyewear s.r.l.
art. 378 c.p
si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria, depositata ex art. 378 c.p.c.
art. 1490 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6985 dell'11 marzo 2019
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1099-2022 proposto da: FOTO OTTICA BARRACATO ANTONINO SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO BARRACATO; -ricorrente - contro MODO EYEWEAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO MATTEO FORNASARI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7881/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Foto Ottica Barracato Antonino s.a.s. ha propost o ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione del Giudice di pace di Milano. Quest’ultimo aveva accolto la domanda della Modo Eyewear s.r.l. , volta ad ot tenere l’importo di € 4.327,42, per una fornitura di merce; che il Tribunale motivava l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., facendo riferimento alla “genericità ed irrilevanza delle argomentazioni nelle quali si è diffusa l’appellante”; che Modo Eyewear s.r.l. si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria, depositata ex art. 378 c.p.c.

Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 2 circa la competenza territoriale del giudizio, che sarebbe appartenuta al Giudice di pace di Termini Imerese, giacché il contratto di acquisto si sarebbe concluso, per il tramite dell’agente di zona presso la sede della Foto Ottica Barracato; che, col secondo, la Foto Ottica Barracato Antonino s.a.s. denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n.5 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe omesso di accogliere la richiesta di espletamento della prova testimoniale indicata già avanti il primo giudice e reiterata con il gravame e con la comparsa conclusionale; che, col terzo, si lamenta la violazione dell’art. 1490 c.c., giacché i giudici di merito avrebbero erroneamente dichiarato la decadenza della parte dal diritto di denunziare i vizi, laddove il codice avrebbe invece consentito la denunzia dopo la scoperta, trattandosi di beni materiali soggetti a trasformazione; che i predetti motivi, da valutare unitariamente, sono inammissibili; che la ricorrente non si è avveduta del fatto che il Tribunale, dopo aver constatato l’inammissibilità del gravame, per la sua genericità ed irrilevanza, ha comunque confutato il merito delle difese della Foto Ottica Barracato Antonino s.a.s.; che, pertanto, la sentenza impugnata è sorretta da due autonome rationes decidendi, una delle quali non è stata censurata (quella relativa all’inammissibilità dell’appello), con la conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso (Sez. 1, n. 6985 dell’11 marzo 2019); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Modo Eyewear s.r.l. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sest