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Ordinanza — n. 26118/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual revision rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26118/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought a revision of factual findings and evidence evaluation. The court held that such requests fall outside the scope of cassation review, which is limited to legal errors, and constitute an impermissible attempt to retry the case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; Art. 334, comma 2 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings or evidence evaluation; appeals seeking to revise these elements are inadmissible as they exceed the scope of legal scrutiny.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual revision evidence evaluation cassation scope legal error only responsabilità dell'appaltatore responsabilità extracontrattuale responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
24148 del 25 ottobre 2013); che, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art.
Art. 348-bis c.p.c.
334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art.
Art. 606 c.p.p.
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" (Sez.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 378 c.p
art. 348-bis c.p
334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013
Sez. U, n. 7155 del 21 marzo 2017
Sez. 2, n. 29629 del 28 dicembre 2020
7155 del 21 marzo 2017; Sez. 2, n. 29629 del 28 dicembre 2020); che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di Allisium s.r.l.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31073-2021 proposto da: ALLISIUM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO FERRARI; -ricorrente - contro SANTI LATTONERIE DI SANTI ROBERTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati RODOLFO MATTEOTTI, MASSIMILIANO VERSINI; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro ILLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO RUSSOLO; -controricorrente - contro ALLISIUM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO FERRARI; -controricorrente - contro DALLA TINA LINO, TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE; -intimato – avverso la sentenza n. 232/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Allisium s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Trento che, in riforma della decisione del Tribunale di Trento, aveva respinto la sua domanda contro Ille Prefabbricati, Roberto Santi e Lino Dalla Tina, condannandola al pagamento di € 1.264,72 ed alla restituzione di € 2.000 ad Ille Prefabbricati, oltre alla rifusione delle spese di lite dei due gradi; che, in particolare, Allisium aveva richiesto la condanna di Ille Prefabbricati al risarcimento del danno, per l’esecuzione difettosa di opere relative all’ampliamento di una struttura alberghiera; che la convenuta, costituendosi, aveva negato l’esecuzione delle opere, appaltate dalla committente ad altre imprese, sicché era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Lino Dalla Tina e Roberto Santi, quali titolari delle omonime imprese; che il Tribunale, in esito all’istruttoria, aveva ritenuto la responsabilità di Ille e di Santi, condannando gli stessi al risarcimento dei danni; che la Corte territoriale ha motivato la propria decisione di riforma, sostenendo che gli elementi acquisiti all’istruttoria non avrebbero consentito di affermare che i lavori che avevano dato luogo alle anomalie lamentate fossero riconducibili ad Ille e da questa al subappaltatore Santi; che Roberto Santi ed Ille Prefabbricati hanno resistito notificando distinti controricorsi, contenente quello del Santi altresì un ricorso incidentale condizionato, mentre è rimasto intimato Lino Della Tina; che, in prossimità dell’udienza, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che Allisium s.r.l. assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 n 5) c.p.c., costituito dalla circostanza che le indicazioni costruttive ricevute dal Santi non erano pervenute dalla committente Allisium s.r.l., ma dal geometra di Ille Prefabbricati; che il motivo del ricorso principale è inammissibile; che la Corte distrettuale ha esaminato la circostanza di cui al ricorso affermando testualmente: “Con riguardo a quanto dichiarato da Santi Roberto, egli ha cambiato versione, rispetto a quanto allegato in comparsa di risposta, dichiarando di aver eseguito i gocciolatoi su incarico di Ille; ma essi, oltre a non essere previsti né nel progetto né nell’offerta ILLE, non sono descritti nella contabilità e nelle fatture da lui emesse nei confronti di ILLE.

Deve quindi ritenersi che egli abbia agito su incarico di Allisium. Venendo alle deposizioni di Cis Franco e Risatti Gabriele, dipendenti di Santi Roberto che hanno dichiarato di aver lavorato alle testate dei balconi, essi non hanno precisamente individuato il committente dei lavori, affermando di aver seguito non un progetto, ma le indicazioni del loro titolare. Quanto all’affermazione per cui erano seguiti dal geometra di ILLE, essa va riferita ai lavori pacificamente eseguiti per conto di ILLE sulla copertura, ma non ai lavori delle scossaline perché, come dimostrato documentalmente, quelle scossaline non erano incluse nell’offerta e non sono state pagate da ALLISIUM a ILLE”; che, a tacer d’altro, la censura si traduce in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, già svolti in sede di merito; che non può costituire vizio della sentenza la difforme interpretazione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U., n. 24148 del 25 ottobre 2013); che, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" (Sez.

U, n. 7155 del 21 marzo 2017; Sez. 2, n. 29629 del 28 dicembre 2020); che il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di Allisium s.r.l. alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti costituiti, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di Roberto San ti , in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, ed, in favore di Ille Prefabbricati, in ulteriori euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13