Italian Supreme Court orders correction of Cassation ruling to add lawyer's expense deduction order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request for material error correction against a previous Cassation ruling. The appellant, representing a law firm, argued that the lower court failed to order the deduction of litigation costs for their lawyer despite having requested it. The court upheld the correction, noting that the remedy of correcting material errors is the appropriate procedure for omitting such orders without needing full litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the procedure for correcting material errors is the exclusive remedy for omitting the order to deduct litigation costs for the victorious party's lawyer, rather than ordinary appeal mechanisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 31040-2021 proposto da: DIGREGORIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PROPERZIO, 5, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RICCIONI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso l'ordinanza n. 20643/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 31040 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Premesso che:
1. l'Avv. Gianfrancesco Vecchio, quale difensore di Digregorio srl nel giudizio tra Agenzia delle Entrate e detta società, iscritto al numero 20639 del registro generale di questa Corte per l'anno 2014, ricorre per la correzione dell'ordinanza resa a conclusione di tale giudizio il 20 luglio 2021, con n.20643. Evidenzia il ricorrente di avere chiesto, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., la distrazione delle spese del giudizio di legittimità e che la Corte in detta ordinanza, pur condannando l'Agenzia al pagamento delle spese, ha omesso di disporre la distrazione;
2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; considerato che:
1. il Collegio, richiamato l'orientamento della Corte secondo cui la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratasi antistatario (V. tra molte, Cass Sez. 6 - 3, ordinanza n. 12437 del 17/05/2017"In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazionel, riscontra l'omissrolTél n 2. il ricorso va accolto e alla ordinanza depotata il 20 luglio 2021, con n.20643, vanno apportate le seguenti correzioni: nella parte motiva, p.9 primo capoverso, terzo rigo, dopo le parole "pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente" e prima del segno di interpunzione, devono essere aggiunte le parole "da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, avvocato Gianfrancesco Vecchio che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, dopo il segno di interpunzione che segue alle parole "oltre accessori" deve essere aggiunta la frase "dispone la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avvocato Gianfrancesco Vecchio";
3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). PQM la Corte ordina la correzione della ordinanza della Corte di cassazione 20 luglio 2021, n.20643, come indicato in parte motiva. Così deciso in Roma, nella camera di con