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Ordinanza — n. 26092/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Supreme Court order by adding missing fee amount due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26092/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the omission of specific fee amounts. The Agency of Revenue argued that while the reasoning stated fees were awarded, the operative part lacked the actual quantification, whereas the respondent contended the omission was merely an oversight. The court ruled that the error was unintentional and did not contradict the reasoning, thus ordering the insertion of the correct fee figure of 4,100.00 euros into the document.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a court order omits the liquidation of procedural fees in the operative part due to a clerical oversight without contradicting the reasoning, the court must correct the document to reflect the missing amount.

Parole chiave

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material error correction clerical oversight remedy procedural fees quantification Cassation procedure omission of amounts correzione di errore materiale errore di calcolo rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
d.m. n. 55 del 2014

Giurisprudenza citata

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Cass. 15650/2106
Cass. 10564/2015
Cass. 16959/2014
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n.
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
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Testo completo

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 24771-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AIELLO MICHELE; - intimato - avverso l'ordinanza n. 14350/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la correzione dell'ordinanza resa da questa Corte il 25 maggio 2021, con n.14350, nel giudizio tra essa ricorrente e Michele Aiello, iscritto al numero 25474 del Registro Generale dell'anno 2019. L'Agenzia evidenzia che, sebbene nella motivazione dell'ordinanza sia scritto che "il ricorso proposto dal contribuente va respinto con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo", nel dispositivo la quantificazione delle spese manca. Vi si legge: " PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C oltre agli accessori di legge...";

2. Michele Aiello è rimasto intimato; considerato che:

1. il ricorso è ammissibile alla luce dell'orientamento secondo cui la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore (Cass. 15650/2106; 10564/2015; 16959/2014);

2. il ricorso è fondato e deve essere accolto, giacché la Corte, nel dispositivo della citata ordinanza ha omesso, per mero errore materiale, la liquidazione delle spese, da effettuarsi applicando i valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del valore della causa (pari ad euro 34.098,00) e delle attività espletate;

3. va quindi disposta la correzione del dispositivo della ordinanza di questa Corte del 25 maggio 2021, n. 14350, nel senso che, laddove ora si legge, nel dispositivo, "la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C oltre agli accessori di legge", debba leggersi "la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in complessivi C 4.100,00 per compensi, oltre agli accessori di legge";

4. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 14350 del 25 maggio 2021 sia corretto nel senso che ove è scritto «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi C, oltre agli accessori di legge» si intenda scritto «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi C 4.100,00 per compensi, oltre agli accessori di legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giu