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Ordinanza — n. 26058/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax court decision for invalid appeal signature and missing proof of service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26058/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision regarding the validity of an appeal signature and the proof of service. The appellant argued the signature was invalid due to lack of specific delegation and that service was incomplete without a receipt. The court held that the burden of proving a general delegation lies with the administration and that a receipt of deposit is mandatory for service perfection.

Regesto Legislator

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Art. 10, 11 d.lgs. n. 546/1992; Art. 8, L. n. 890/1982: In tax proceedings, the administration bears the burden of proving a valid general delegation for signatures, and service via postal service requires proof of deposit receipt to be perfected.

Parole chiave

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tax appeal signature validity general delegation burden of proof postal service notification perfection receipt of deposit requirement administrative burden of proof contenzioso tributario lite in materia di tariffa diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 10, 11 d.lgs. n. 546/1992
Art. 8, L. n. 890/1982
24 e 111., comma 2, Cos t.) dell'art. 8 della 1.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 140, 148 e 160 c.p.c., nonché dell'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 140, 148, 160 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
per violazione degli articoli 140, 148 e 160 c.p.c., nonché dell'art. 2697 per aver la CTR ritenuta valida la notifica nonostante l'omesso deposito della ricevuta della CAD e la mancanza assoluta di informazioni circa l'esito della spedizione.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n.13908/2008
Cass. V, n.20599/2011
Cass. n.18758/2014
Cass. n.12781/2016
Cass. n.9736/2016
Cass. n.22800/2015
Cass. S.U., n.10012/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2571-2021 proposto da: TORTORA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO A. JACCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA AGNELLO, ANTONELLA TERRANOVA, FABIO FERRARO; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2592/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata l' 08/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Coto,MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Salerno che ha riformato la pronuncia della CTP di Salerno ove erano state apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di prova dell'avvenuta notifica. Il ricorso è affidato a tre motivi cui replica il patrono pubblico, svolgendo tempestivo controricorso. In prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.e per violazione degli articoli 10 e 11 d.lgsl n. 546/1992, per aver la CTR ritenuto valido l'atto d'appello sottoscritto da un soggetto diverso dal dirigente dell'Ufficio appellante.

Ed infatti, in tema di processo tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficio con competenze specifiche (nella specie al capo dell'ufficio legale) (cfr. Cass.

V, n.13908/2008, n. 20599/2011), senonché a fronte della contestazione della legittimità e dell'esistenza Ric. 2021 n. 02571 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- della delega, grava sull'Ufficio l'onere di produrla in giudizio, poiché "resta fermo in ogni caso l'onere dell'amministrazione di fornire la prova, in caso di contestazione, della valida delega conferita al sottoscrittore" (cfr. Cass. n. 18758/2014, Cass. n. 12781/2016, Cass. n. 9736/2016, Cass. n. 22800/2015). Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 140, 148 e 160 c.p.c., nonché dell'art. 2697 per aver la CTR ritenuta valida la notifica nonostante l'omesso deposito della ricevuta della CAD e la mancanza assoluta di informazioni circa l'esito della spedizione.

Sul punto, recentemente, questa Corte è intervenuta a Sezioni unite, affermando che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111., comma 2, Cos t.) dell'art. 8 della 1. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. S.U., n. 10012/2021). Pertanto, il motivo è fondato. Con il terzo motivo si prospetta censura per violazione dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. per non aver la CTR esaminato la doglianza relativa all'eccepita nullità della notifica dell'avviso di accertamento. &ncER Okuesto motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo. Ric. 2021 n. 02571 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- m> In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dali secondo motivo, la sentenza impugnata merita di essere annullata con rinvio al giudice di secondo grado perché si uniformi ai prefati principi.

PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania — Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 08