Italian Court remits tax appeal to new role for joint handling with related proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by remitting the case to a new role for joint handling with two other pending proceedings. The appellant, a 40% shareholder, challenged a tax assessment based on the presumption of distribution of unaccounted profits, arguing the prerequisite company audit lacked finality. The court declined to rule on the merits, instead ordering the case to be processed together with related administrative proceedings to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; The Court may remit a case to a new role for joint handling with other pending proceedings when it deems such consolidation appropriate for the proper administration of justice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA —51j7-ER Le)69170Rsn A Sul ricorso iscritto al numero 26353 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Nicoletta Passero rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Donato Apolito elettivamente domiciliato presso l'Avv.to Giuseppe Torre, in Roma, alla Via del Serafico n. 106; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2358/22/2021, depositata in data 15 marzo 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - Nicoletta Passero propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4196/22/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, quale socio (al 40%) di New Lucy s.r.I., avverso l'avviso di accertamento n. TF3010802344 con il quale era stato imputato nei confronti di quest'ultimo, per l'anno 2014, un maggiore reddito da partecipazione societaria in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili contestati nei confronti della detta società, a ristretta base societaria; -la CTR ha osservato che - premesso che, nell'ipol:esi di società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento degli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei confronti del socio - nella specie, l'avviso di accertamento emesso in applicazione della presunzione di distribuzione alla socia degli utili extracontabili della società era legittimo non avendo la contribuente opposto alcun motivo di merito per contestare detta presunzione limitandosi a confutare la fondatezza dell'accertamento presupposto senza fornire la prova del mancato passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 17073/35/18 (di rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso societario) come sarebbe stato suo onere al fine di ottenere la sospensione del procedimento (neppure richiesta); - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE - appare opportuno rimettere la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 15892/2021 e RG 15467/2021 pendenti dinanzi alla 6° sezione civile tributaria; P.Q. M.. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti RG n. 15892/2021 e RG 15467/2021;