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Ordinanza Interlocutoria — n. 26046/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification nullity due to missing personal service triggers remand for new notification under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26046/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the notification of the cassation appeal null and void because it was not served personally on the contumacious taxpayer. The tax agency argued for the appeal's validity, but the Court found the procedural defect fatal under the Civil Procedure Code. Consequently, the case was remanded to a new docket for the agency to effectuate proper personal service.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A notification of a cassation appeal against a contumacious party is null if not served personally, requiring remand for new valid notification.

Parole chiave

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cassation appeal notification nullity of service personal service requirement contumacious party remand to new docket rimborso dell'IVA esenzione dall'IVA dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente.
Art. 380 bis c.p.c.
-la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 21 d.lgs. n. 546/1992
2011, periodo di imposta 2010, in assenza della presentazione di modello VR, oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs.
Art. 2946 c.c.
546/92 ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. -la CTR ha poi condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in euro 5.000,00.
art. 2946 c.c
546/92 ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
-la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
art. 291 c.p
11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA 1kiT- 9,1..01:),OT0RIA Sul ricorso iscritto al numero 9602 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Eco-Energy s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - per la cassazione della sentenza della C:ommissione tributaria regionale dell'Emilia - Romagna n. 1032/11/2019, depositata in data 5 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate, in persona del [:)irettore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia- Romagna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Eco-Energy s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 662/04/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma di accoglimento parziale del ricorso proposto dalla suddetta società avverso provvedimento di diniego della richiesta del 3.11.2014 di rimborso del credito Iva di euro 66.013,00 indicato nel quadro RX (compensazione e rimborsi) - rigo RX2 (credito da utilizzare in compensazione/detrazione) della dichiarazione M.U. 2011, periodo di imposta 2010, in assenza della presentazione di modello VR, oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; - la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso per l'importo di euro 65.203,13, avendo la contribuente riportato in compensazione, in altra dichiarazione, la somma di euro 809,97- per quanto di interesse, ha affermato che dovendo considerarsi già presentata dalla società Eco Energy s.r.l. la domanda di rimborso del credito d'imposta con la compilazione dei relativi quadri della dichiarazione Iva per l'anno 2010, ed essendo la presentazione del modello "VR" presupposto esclusivamente per l'esigibilità del credito, lo stesso non poteva essere assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. -la CTR ha poi condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in euro 5.000,00. -la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE-la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nel termine per impugnare, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente. P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazi