Italian Supreme Court remands tax appeal regarding false invoices and cost deductibility to Fifth Section.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court accepted the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding false invoices. The taxpayer argued the commission failed to examine cost deductibility and applied incorrect legal standards for expenses derived from non-existent operations. Consequently, the court found the procedural grounds for remand valid and ordered the case to be transferred to the Fifth Section for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a lower court fails to address a fundamental issue regarding the deductibility of costs arising from subjectively non-existent operations, the Supreme Court must remand the case to a different section for proper adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA l t1/4XULk.) ev'r{» A sul ricorso 29527-2020 proposto da: COMBE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CARLA FACCHINI, in proprio quale socio della COMBE SRL, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, rappresentate e difese dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE; -- ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimate - avverso la sentenza n. 674/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La società contribuente ricorre per la c:assazione della sentenza n. 674/07/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, chiamata a pronunciarsi nel secondo giudizio di rinvio, ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio ed avente ad oggetto l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità dei costi in ragione di operazioni soggettivamente inesistenti per gli anni d'imposta 1991- 1992-1993. Rimane intimata l'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è affidato a tre motivi. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una questione fondamentale della causa con nullità della sentenza consistita nel fatto che -essendo oggetto della causa non solo la fatturazione per operazioni inesistenti soggettivamente ma anche le ricadute di tale fenomeno sia ai fini della indetraibilità dell'IVA, che ai fini del riconoscimento dei costi nella determinazione del reddito della società — il problema del riconoscimento dei costi portato dalle fatture non è stato affatto esaminato dalla CTR.
Peraltro, il disconoscimento nel caso in esame, ai fini del reddito, è stato determinato nella misura Ric. 2020 n. 29527 sez. MT ud. 21-06-2022 -2- del 5% senza che di ciò venisse data spiegazione di alcun genere. Afferma in sostanza la contribuente che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla indeducibilità dei costi nella misura del 5%, tenuto conto che il primo rinvio operato da questa Corte (ord. n. 2950/2010) doveva intendersi coscritto alla violazione di legge operata dalla CTR in relazione indetraibilità dell'IVA mentre il secondo era invece basato solo sui vizi motivazionali della sentenza (sentenza n. 5286/2019).
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, la contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione di legge processuale con nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente, fittizia in relazione alla deducibilità dei costi rappresentati dalle fatture false soggettivamente ai fini della determinazione del reddito della società (artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, 24 e 111 Cost., 6 norme CEDU). In sostanza afferma che la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione apparente ove la pronuncia sulla domanda di cui al primo motivo dovesse essere individuata nell'ultima frase della sua parte motiva: ivi invero la CTR ha affermato che "L 'i ritenuta fondateua della pretesa erariale sulla sola base della (accertata) inesistenza soggettiva delle opera ioni contestate assorbe, come chiarito dalla Suprema Corte nella senterka n. 2949/ 2010, ogni decisione in ordine alla questione della ripartkione dell'onere probatorio in ordine alfinesisterka oggettiva delle cessioni di ali alle fatture contestate".
Con il terzo motivo, svolto in via di ulteriore subordine, la ricorrente svolge censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa violazione di legge (artt. 21 d.P.R. n. 633/1972 e d.l. n. 16/2012) consistita nel non aver la CTR. applicato correttamente la norma sulla deducibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito della società in ipotesi di utilizzazione di fatture inesistenti Ric. 2020 n. 29527 sez. MT ud. 21-06-2022 -3- soggettivamente, con rigetto implicito della richiesta di riconoscimento dei costi contenuta nel ricorso introduttivo.
Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V Sezione di questa Corte; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta