Cassation court remands VAT reverse charge case to Fifth Civil Section due to lack of evidentiary findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to the Fifth Civil Section. The authority argued the Commission failed to prove the reverse charge obligation and misapplied burden of proof rules regarding VAT payments. The court found the lower court's reasoning lacked the necessary evidentiary basis required by law, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a lower court fails to provide sufficient evidentiary reasoning to justify its decision on burden of proof, the appeal is admissible but the case must be remanded for a new trial.
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o la seguente ORDINANZA i G.-EU O CD l sul ricorso 29189-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - .ricorrente - contro BORZACCHIELLO LUIGI, titolare della ditta individuale Edilimpianti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO BENINCASA; - CatitfarkOITCritC - avverso la sentenza n. 1508/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 1508/24/2020 della CTR per la Campania con cui è stato rigettato l'appello dell'Ufficio, relativo ad un atto impositivo emesso per indebita applicazione del regime del reverse ,-harge da parte del cedente in relazione all'anno d'imposta 2011. Secondo la CTR, invero, l'Amministrazione non avrebbe fornito la prova della sua pretesa erariale (omesso versamento dell'IVA al 22% da parte del cessionario) oltre ad aver basato il proprio accertamento su operazioni relative al diverso anno d'imposta 2013.
Resiste con tempestivo controricorso il contribuente. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza il patrono erariale ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17, co. 1 e 6, lett. a:), d.P.R. n. 633/1972, 2697, co. 2, c.c. e 6, co. 9 bis 2 d.lgs. n. d.lgs. n. 471/1997 per non essersi la CTR avveduta che era onere del contribuente- cedente dare la prova che il cessionario Romeo Gestioni s_.p.a. avesse effettivamente versato l'imposta, come peraltro dallo stesso dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado.
Ric. 2020 n. 29189 sez. MT - od. 21-06-2022 -2- Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, il patrono erariale deduce censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, c.p.c. per non aver la motivazione della sentenza raggiunto lo "standard minimo" imposto dalle norme indicate. In sostanza afferma che la CTR non avrebbe spiegato per quale motivo ha ritenuto che fosse onere dell'Ufficio fornire la prova della pretesa erariale (mancato versamento IVA) anziché attribuire al contribuente-cedente l'onere di dimostrare l'effettivo versamento del tributo da parte del cessionario.
Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V Sezione di questa Corte; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta Sezione civile di qu