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Ordinanza Interlocutoria — n. 26037/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section regarding nature of medical control contract with INPS.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26037/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the interlocutory decision to dismiss the appeal and instead remanded the case to the ordinary section. The appellant argued that his suspension from the INPS contract was illegal and sought its revocation, while the INPS maintained the suspension was valid due to a breach of fiduciary duty. The court determined that the specific legal question regarding the contract's nature and the validity of the suspension lacks established precedent, necessitating a full trial to define the legal relationship.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of significant nomofilactic importance regarding the qualification of a contractual relationship and the validity of administrative acts affecting it, and no binding precedent exists, the case must be remitted to the ordinary section for a full trial.

Parole chiave

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medical control contract INPS suspension fiduciary duty breach nomofilactic importance remittal to ordinary section collaboration coordinata intellectual work contract ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 409, comma 3, c.p.c.
D.M. 18.4.1996
112 c.p.c., 409, comma 3, c.p.c., D.M. 18.4.1996, art.
Art. 5, I. n. 22481.1865 all. E
Art. 2230 c.c.
Art. 2330 c.c.
Art. 2337 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 2237 c.c
artt. 112 c.p
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 409, comma 3, c.p.c., D.M.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21673-2020 proposto da: ZUMBO TOMMASO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO TRIPODI; - ricorrente - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 781/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 21673 sez. ML - ud. 14-06-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 29 novembre 2019, la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Palmi e rigettava la domanda proposta da Tommaso Zumbo nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto la revoca, per decorso dei termini e per difetto ab origine dei presupposti legittimanti ex art. 10 D.M. Sanità 18.4.1996, della sospensione del rapporto intercorrente con l'INPS, quale medico di controllo presso il centro operativo di Palmi in regime dii convenzionamento libero- professionale, disposta nei confronti dell'istante a seguito dell'instaurazione di un procedimento penale a suo carico a motivo del venir meno del vincolo fiduciario come dichiarato dall'INPS nella nota dell'11.5.2010; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sostanziarsi la domanda proposta in giudizio in una richiesta di ripristino del rapporto, non potendo il sindacato del giudice avere ad oggetto l'annullamento o la revoca del singolo atto, ed esser pertanto insuscettibile di pervenire al conseguimento del bene della vita oggetto della domanda stessa non essendo ammessa la reintegrazione in un contratto di prestazione d'opera intellettuale rispetto al quale il recesso, previsto ad nutum dall'ordinaria disciplina civilistica e segnatamente dall'art. 2237 c.c.,, ancorché illegittimamente dichiarato, può darsi luogo a conseguenze di tipo risarcitorio; che per la cassazione di tale decisione ricorre Tommaso Zumbo, affidando l'impugnazione a quattro motivi, culi resiste, con controricorso, l'INPS; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 409, comma 3, c.p.c., D.M. 18.4.1996, art. 5, I. n. 22481.1865 all. E, imputa alla Corte territoriale il travisamento del petiturn sostanziale dell'azione, concretandosi la richiesta di revoca della disposta sospensione non in una domanda di annullamento dell'atto, bensì in una domanda di prosecuzione del rapporto convenzionale, assimilabile ad una collaborazione coordinata e continuativa, previa disapplicazione dell'atto illegittimo; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 c.c., 409, n. 3, c.p.c. e del D.M. 18.4.1996, il ricorrente lamenta l'erroneità del giudizio reso dalla Corte territoriale in ordine alla 'qualificazione come d'opera intellettuale del rapporto in essere tra le parti, trattandosi viceversa di rapporto di lavoro atipico assimilabile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa' che trova regolamentazione nell'apposita convenzione e nel D.M./ 18.4.1996; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2330 e 2337 c.c., 10 D.M. 18.4.1996 e 112 c.p.c., il ricorrente solleva la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il profilo della disciplina applicabile incidente sulla stessa qualificazione della fattispecie che attiene, non al recesso da un rapporto d'opera intellettuale, ma alla sospensione del rapporto in convenzione ai sensi del D.M. 18.4.1996; che nel quarto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 5, I. n. 2248/1865, all.

E, 5, comma 12, d.l. n. 463/1983, conv. con modif. in I. n. 638/1983 successivamente novellato dall'art. 63, d.lgs. n. 151/2001 e del D.M. attuativo 18.4.1996 integrato dal D.M. 12.10.2000, è prospettata in relazione all'omessa pronunzia in ordine alla legittimità della sospensione dal rapporto convenzionale, oggetto della domanda giudiziale ed in particolare del petitum, dato dalla declaratoria del diritto alla prosecuzione del rapporto previa disapplicazione del provvedimento; che la proposta impugnazione implica la definizione della questione concernente la natura del rapporto convenzionale del medico di controllo con l'INPS e degli atti di gestione del rapporto medesimo, questione che, stante l'assenza di precedenti in materia nella giurisprudenza di questa Corte, si rivela di sicuro rilievo nomofilattico, così imponendo la rimessione della causa alla sezione ordinaria;

P.Q.M,, La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la trattazione all