Cassation court rules that tax liability transfer requires business registry entry, not just contract date, allowing agency's appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had accepted the tax agency's challenge. The taxpayer argued that the transfer of shares was effective upon contract signing, while the agency insisted on the 2019 business registry entry as the critical date for third-party opposition. The court held that under Italian civil law, modifications to the company's constitution are not opposable to third parties until registered, thereby validating the agency's position and ordering the taxpayer to pay the disputed taxes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2193, 2295, 2300, 2315, 2316 c.c.: For transfers of shares in a simple partnership company, the date of the contract determines internal validity, but the date of entry in the business registry is required for opposability to third parties and tax administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30148-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TALLARICO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO NOTARPIETRO, ANTONIO DI STEFANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 598/20/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 30148 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- o • Premesso che:
1. con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da Giuseppina Tallarico avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano con cui era stato rigettato il ricorso presentato dalla contribuente contro sette avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle entrate nel 2017, nei confronti di essa contribuente per Iva, Irap, imposte sui redditi dal 2011 al 2014, quale socia accomandante al 20% delle società in accomandita semplice "Equipe Ecologia di Davide Belmonte" e "B.T. Service di Davide Belmonte", fino al 20 giugno 2019, data di iscrizione nel registro delle imprese della cessione delle quote al marito -l'altro socio Davide Belmonte- con atto di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Milano e trasfuso in atto notarile del 29 giugno 2006;
2. la CTR, in particolare, riteneva che dal 29 giugno 2006 la contribuente non faceva più parte delle due società essendo irrilevante la (data della) iscrizione della cessione delle quote nel registro delle imprese;
3. avverso tale sentenza presenta ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate;
4. la contribuente resiste con controricorso;
5. la contribuente ha depositato memoria; considerato che:
1. con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia lamenta la "violazione e falsa applicazione degli articoli 2193, 2267, 2290, 2300 e 2315 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", per avere la CTR errato nel ritenere che ai fini del venir della titolarità passiva del rapporti obbligatori in contestazione fosse decisiva la data del trasferimento delle quote e fosse irrilevante la data della relativa iscrizione;
2. il motivo è ammissibile e fondato.
3. Riguardo alla ammissibilità si osserva che l'eccezione della contribuente, secondo cui il motivo sarebbe carente di autosufficienza (e dunque inammissibile ex art. 366 c.p.c.) perché formulato con "trascrizione compilativa degli atti di causa" e così in modo tale da lasciare "alla Corte di Cassazione il compito di ricercare e utilizzare ciò che è utile per il giudizio", è del tutto • scollegata dal contenuto del ricorso in cui non vi è affatto una simile trascrizione compilativa degli atti di causa e vi è, al contrario, una succinta esposizione dei fatti di causa, necessaria e sufficiente per l'inquadramento della fattispecie. Si osserva ancora che l'ulteriore eccezione della contribuente secondo cui il motivo sarebbe "inammissibile anche rispetto alla tesi che cerca di sostenere ovvero alla presenza dell'asserito vizio" della sentenza impugnata, è per il suo obiettivo contenuto non, come viene rubricata dalla contribuente, un'eccezione di inammissibilità del motivo ma un'eccezione di pretesa infondatezza del motivo.
4. Riguardo alla fondatezza valgono le seguenti considerazioni. 4.1. In tema di opponibilità ai terzi di atti di trasferimento di quote di società di persona e in particolare di una società in accomandita semplice, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, è irrilevante la data in cui gli atti sono stipulati. Quest'ultima rileva quanto all'efficacia dell'atto tra le parti stipulanti. Per l'opponibilità ai terzi -e quindi all'amministrazione- è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese. Invero, ai sensi dell'art. 2193 c.c. "i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza".
Inoltre, l'art.2300, comma terzo, c.c. prevede che "le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza". L'art. 2295, primo comma, c.c., prevede che l'atto costitutivo della società contenga il nome ed il cognome dei soci, sicché gli atti relativi al mutamento della compagine sociale devono essere iscritti nel registro delle imprese. Queste norme in tema di società in nome collettivo valgono , in forza dell'art.2315 c.c., in tema di società in accomandita semplice.
Ai sensi dell'art. 2316, l'atto costitutivo delle società in accomandita semplice deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti. Nella fattispecie l'atto di trasferimento delle quote, modificativo dell'atto costitutivo della società, è stato iscritto nel registro delle imprese solo nel 2019;
5. e' opportuno aggiungere che la contribuente tenta di introdurre in questa sede di legittimità circostanze fattuali nuove al fine di dimostrare che l'avvenuto trasferimento delle quote, sebbene non iscritto nel registro delle • imprese, era comunque noto all'amministrazione. Deduce, nel controricorso, che l'accordo di separazione prevedeva anche il trasferimento di immobili dal Belmonte in favore di essa contribuente, che l'atto di trasferimento degli immobili era stato trascritto, che l'amministrazione ricevuta la trascrizione aveva la possibilità di risalire all'accordo di separazione e dunque di conoscere della clausola relativa alla cessione delle quote. L'introduzione di circostanze di fatto nuove non è possibile in questa sede di legittimità;
6. in ragione di quanto precede il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente;
7. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;
8. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese del merito; condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 7800,00, oltre spese prenotate a deb