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Ordinanza — n. 26001/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal by ordering tax authority to produce original notification date documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26001/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had dismissed the claim for lack of timeliness. The commission had declared the appeal untimely because it could not verify the notification date of the payment order without the taxpayer providing specific documents. The court ruled that the tax authority must first order the production of original documents before declaring an appeal inadmissible, overriding the taxpayer's burden of proof in this specific context.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992; Art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992: The tax judge must order the production of original documents to verify the notification date before declaring an appeal inadmissible for untimeliness, ensuring the strict sanction of inadmissibility is applied only as an ultima ratio.

Parole chiave

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tax appeal timeliness notification date verification original document production inadmissibility sanction tax procedural rigour burden of proof allocation extrema ratio principle dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992
Il contribuente deve, ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lgs.
Art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992
civ., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell'art. 22 cit.").
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 2712 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22770 del 23/10/2006
Cass. n. 11435 del 11/05/2018
Cass. n. 20612 del 12/10/2016
Questa Corte, con orientamento costante (Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass.
Cass. n. 26560 del 17/12/2014
20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass.
Cass. n. 15444 del 30/06/2010
Cass. n. 27837 del 2013
Cass. n. 10209/2018
Cass. Sez. 5, ordinanza n. 25107 del 10/11/2020
C.Cost. n. 189 del 2000
C.Cost. n. 520 del 2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 30115-2020 proposto da: DI PAOLA CONCETTA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CAROE'; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1343/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 30115 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Concetta di Paola contro una cartella di pagamento -ricorso accolto in primo grado- sul rilievo, effettuato d'ufficio, che non essendovi alcun documento da cui potersi evincere la data in cui la cartella era stata notificata era impossibile verificare se il ricorso fosse stato proposto per tempo con la conseguenza che doveva essere considerato tardivo;

2. la contribuente ricorrente per la cassazione delle suddetta sentenza lamentando violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 546/92 in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che alla CTR non era consentito verificare la tempestività dell'impugnazione in assenza di contestazioni dell'amministrazione né comunque dichiarare il ricorso tardivo e quindi inammissibile omettendo di "meglio vagliare la data di notifica della cartella"; considerato che:

1. il ricorso è fondato. Il contribuente deve, ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, presentare il ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dell'atto impugnato a pena di inammissibilità. La intempestività del ricorso, che emerga palese dagli atti, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo salvo il giudicato e salvo la verifica imponga, in Cassazione, l'esame di documentazione non prodotta nel merito. Il controllo sulla tempestività del ricorso -merita precisare anche a fronte di una contraria affermazione della contribuente- è un obbligo del giudice, non condizionato a contestazioni sollevate dalla parte resistente (in senso difforme non varrebbe richiamare le decisioni di questa Corte n. 22770 del 23/10/2006 e n.11435 del 11/05/2018, relative ad ipotesi in cui il ricorrente, ai fini della prova della tempestività del ricorso aveva prodotto documenti in copia fotostatica, ed in cui è stato affermato che, il doveroso controllo del giudice non si estende a pretendere d'ufficio la produzione del documento in originale, "incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 cod. civ., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell'art. 22 cit.").

Questa Corte, con orientamento costante (Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass. n. 15444 del 30/06/2010 e molte altre) ha affermato il principio per cui «le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)».

Con riguardo alla specifica questione che occupa, poi, la Corte, superando un precedente orientamento secondo cui al principio sopra ricordato, "fa eccezione la prova della tempestività dell'impugnazione in ipotesi di contestazione di parte resistente, la quale deduca l'inammissibilità del ricorso per tardività, che esige l'allegazione dell'atto impugnato, nella specie l'intimazione di pagamento, con specifica indicazione della data dell'avvenuta notifica, atteso che in assenza di tale produzione e, soprattutto, dell'indicazione della data di ricezione dell'atto, non può essere consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, considerato che è onere dell'impugnante fornire la prova della ritualità" (Cass. n.27837 del 2013 richiamata anche Cass.10209/2018), ha sottolineato che «la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 ("ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali» (Cass.

Sez. 5-, ordinanza n.25107 del 10/11/2020). La CTR ha dunque errato perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata esibizione della documentazione attestante la data di notifica della cartella senza prima ordinare detta esibizione;

3. il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione; P.Q. M . la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Messina, in diversa composizione. Così deciso