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Ordinanza — n. 25997/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of valid critique of established case law on tax assessment motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25997/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible, ordering the agency to pay the counterparty's legal costs. The Regional Tax Commission had rejected the taxpayer's appeal against a cadastral assessment, arguing that the original notice's motivation was too abstract and applicable to any commercial property in the historic center. The Court found the taxpayer's argument invalid because it failed to provide a legitimate critique of the established judicial doctrine regarding the specific elements required to justify a cadastral reclassification.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the taxpayer's thesis is in irreconcilable contrast with the Court's consolidated case law on the motivation of cadastral assessment acts, without offering a valid criticism of that established legal direction.

Parole chiave

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cadastral assessment motivation requirements inadmissible appeal judicial precedent tax administration reclassification legal doctrine valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
16972/2021 Agenzia delle entrate CI Coletta Filomena Rii tenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di Filomena Coletta di avviso di accertamento catastale, ex art. 1 comma 335 I.
L. 212 del 2000
Art. 7 della L. 241/1990
212 del 2000, art. 7 della I.
Art. 3 della L. 241/1990
241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017
Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf.
Cass. n. 29629 del 2020
Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art.
Cass. 1543 del 2020
Cass. n. 19810 del 2019
1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n.
Cass. n. 22671 del 2019
Cass. n. 23046 del 2019
Cass. n. 27180 del 2019
Cass. n. 32456 del 2019
Cass. n. 12023/2022
32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16972-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MARIA ROSARIA RAMONDELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE N. 7 presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro COLETTA FILOMENA; - intimata - avverso la sentenza n. 4258/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 16972 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- R.g. 16972/2021 Agenzia delle entrate CI Coletta Filomena Rii tenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di Filomena Coletta di avviso di accertamento catastale, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, per la riCeterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via Lombardia, microzona 7, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che nel caso di specie, "è pur vero che, nella presente sede di impugnazione, l'Ufficio, forse conscio della sopravvenuta e più rigorosa giurisprudenza in materia di motivazione provvedimentale, ha inteso integrare quanto genericamente affermato nell'avviso di accertamento impugnato, esponendo alcuni specifici e concreti elementi di valutazione dell'immobili, che, se allegati già in sede provvedimentale e amministrativa, avrebbe forse giustificato la nuova classificazione dell'immobile.

Tuttavia, questa Ccmmissione ritiene che la integrazione motivazionale non possa essere presa qui in - considerazione". L contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7 della I. 241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360—bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

Infatti, nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi espressi, rilevando che "appare evidente la astrattezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sua riferibilità a qualsiasi unità immobiliare con destinazione commerciale ubicata nella microonda centro storico". Inoltre ha chiarito che "non risulta di agevole comprensione né la ratio sottostante l'avviso di accertamento -essendo equiparati immobili delle caratteristiche oggettive del tutto indifferenti - né il ragionamento svolto dalla CTP, che ha ritenuto la detta circostanza sostanzialmente ininfluente ai fini della verifica della idoneità della motivazione posta a fondamento dell'accertamento".

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilevicorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Roma, 8 giugno 2022 Il Pres