Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to non-conforming petition document sent via postal service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a first-instance judgment declaring a tax appeal admissible because the petition submitted by the taxpayer did not match the document sent via postal service. The taxpayer had filed a different appeal using the same postal recommendation, creating a factual discrepancy between the deposited and notified acts. The court ruled that when the opposing party remains absent, the lack of a conformity attestation automatically renders the appeal inadmissible, a defect that cannot be cured even after the recipient appears in court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; Art. 382, comma 3, c.p.c.: The appeal is inadmissible if the deposited act differs from the one sent by post, and this defect is irreparable even if the recipient constitutes themselves in the proceedings.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26601/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate Riscossione (C.F.: 13756881002), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura ' Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro OTRANTO GODANO ROBERTO (C.F.: TRN RRT 47P08D 122N), residente in Crotone (KR), alla Via Contrada Margherita s.n.c. (oggi via delle Orchidee n. 24); OTRANTO GODANO VINCENZO (C.F.: TRN VCN 49A04 D122Y), residente in Crotone (KR), alla Via Contrada Margherita s.n.c. (oggi via delle Orchidee n. 1);
OTRANTO GODANO SANTO (C.F.: TRN SNT 53A15 D122T), residente in Crotone (KR), alla Via delle Orchidee n. 5; OTRANTO GODANO LUIGI (C.F.: TRN LGU55 A02 D122B), residente in Crotone (KR), alla Via Contrada Margherita s.n.c. (oggi via delle Orchidee n. 26); OTRANTO GODANO GAETANO (C.F.: TRN GTN 61B13 D1220), residente in Crotone (KR), alla Via Contrada Margherita s.n.c. (oggi via dei Tulipani n. 12); quali ex soci della BUSINESS M.A.I. di OTRANTO GODANO ROBERTO & C. S.N.C. (C.F.: 01630440798), con sede in Crotone (KR), alla S.S. 106 KM 247, cancellata dal registro delle imprese il 13.02.2020, rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso, dall'Avv.
Luigi Pirozzi (C.F.: PRZ LGU 54C24 D122C) del Foro di Crotone e presso il suo studio in Roma, alla Via Rodolfo Lanciani n. 30, elettivamente domiciliati; - controricorrenti — e BUSINESS M.A.I. di OTRANTO GODANO ROBERTO & C. S.N.C.; - intimata - -avverso la sentenza n. 33/01/2020 emessa dalla CTR Calabria il 09/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. La Business Mai s.n.c. impugnava l'atto di pignoramento presso terzi notificatole dall'Agente di riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del dPR n. 602/1973, inerente al mancato pagamento di 44 cartelle.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Crotone accoglieva il ricorso, ritenendo l'irritualità dell'atto di pignoramento opposto, poiché non preceduto dall'invito al contraddittorio.
3. Sull'impugnazione della allora Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l'appello, rilevando, per quanto qui ancora rileva, che, avuto riguardo all'eccezione di violazione del diritto al contraddittorio, il ricorso introduttivo le era stato regolarmente notificato in data 13.6.2013 e la stessa si era, in ogni caso, costituita in data 20.12.2013, in tal modo sanando qualsiasi eventuale vizio, e che competente sulla questione concernente l'invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento era la Commissione Tributaria.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base di un unico motivo. Otranto Godano Roberto, Vincenzo, Santo, Luigi e Gaetano, in proprio quali ex soci della Business M.A.I. di Otranto Godano Roberto & C. s.n.c. (cancellata dal registro delle imprese il 13.2.2020), hanno resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
6. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con riferimento all'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, in conseguenza della mancata notifica dello stesso all'allora Equitalia Servizi Riscossione s.p.a.
2. Assume valenza preliminare verificare se il ricorso per cassazione sia stato regolarmente notificato nei confronti dei cinque soci della s.n.c. cancellata dal registro delle imprese in data 13.2.2020, atteso che la eventuale declaratoria di inammissibilità per tardività precluderebbe l'analisi dei motivi con lo stesso fatti valere. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore. La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue, per quanto qui rileva, che è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 30341 del 23/11/2018).
Ciò in quanto, in caso di cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., detto procuratore, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c. (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, secondo cui è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante); ovviamente, la medesima regola dell'ultrattività del mandato alla lite non consente, invece, al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione, giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
D'altra parte, in tema di notifica dell'atto di impugnazione, poiché il principio dell'ultrattività del mandato al difensore non può operare con riguardo alla parte contumace, nel caso di "morte" della stessa nel corso del giudizio, ancorché l'evento non sia notificato o certificato ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.c., l'atto di impugnazione deve essere notificato agli eredi (nel caso di specie, i soci), indipendentemente sia dal momento nel quale il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento da parte del soccombente (Sez. 2, Sentenza n. 16555 del 06/08/2015).
Da ciò consegue altresì che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, non potendo nella fattispecie trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato (perché, ripetesi, la società ancor prima della cancellazione, non si era costituita in grado di appello), avrebbe, a rigore, dovuto notificare il ricorso per cassazione necessariamente ai soci della stessa. Tuttavia, in base all'art. 28, comma 4, l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo («ai soli fini»), nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la e l'«efficacia» sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi, dovendo evidenziarsi che il differimento degli effetti dell'estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l'estinzione.
Avuto riguardo all'ambito temporale di efficacia della norma, giova osservare che questa intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell'estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi. La norma, pertanto (contrariamente a quanto talora sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale e non «procedurale», in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione.
3. Passando all'esame dell'unico motivo del ricorso, lo stesso si rivela fondato. Invero, l'Agenzia ha documentato che il ricorso depositato presso la CTP di Crotone era accompagnato dalla seguente indicazione: "si attesta che la presente è copia conforme al ricorso spedito con A/R n. 13627429345-4". Tuttavia, risulta ex actis che la detta raccomandata è stata utilizzata per l'invio del ricorso proposto da Otranto Godano Roberto in proprio (e non già dalla Business M.A.I. di Otranto Godano Roberto & C. s.n.c., all'epoca ancora in bonis) nei confronti della Equitalia Sud s.p.a., poi iscritto al N.R.G. 593/13, vale a dire di un ricorso del tutto diverso.
In base all'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, "In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.". L'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 - va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione.
Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire (Sez. 5, Sentenza n. 11271 del 07/04/2022). La detta inammissibilità non è sanabile, neppure a seguito della costituzione del destinatario della notifica, alla luce del secondo comma dell'art. 22 citato (secondo cui "L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.").
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso originario proposto dalla contribuente doveva essere dichiarato inammissibile. La sentenza qui impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, atteso che, in base al terzo comma dell'art. 382 c.p.c., il processo di primo grado non poteva essere proseguito.Sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese relative ai gradi di merito, laddove quelle relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata senza rinvio; compensa per intero le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della