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Ordinanza — n. 25992/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax commission for invalid notification of appeal to former lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25992/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Sicilian Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the taxpayer's appeal due to alleged non-notification. The Commission incorrectly declared the notification to the former lawyer nonexistent because it was not sent to the newly appointed counsel. The court ruled that notification is valid if transmitted by a qualified party and delivered, regardless of whether the recipient is the current or former representative. Consequently, the lower court's finding of non-notification was overturned, and the case was remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 161 ult. comma c.p.c.: The absence of a link between the notification location and the intended recipient does not render an act nonexistent; such a defect constitutes a nullity that can be cured by constituting the party or renewing the act.

Parole chiave

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notification of appeal former lawyer nonexistent notification cure of nullity tax collection appeal procedural defect remand for new trial ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 161 ult. comma c.p.c. ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916
Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), i cui "dicta" in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente generale, riferibile alla notificazione degli atti di impugnazione in genere.
sez. 3, Sentenza n. 20840 del 21/07/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31710-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE ROMEO; - ricorrente - contro BALI' GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 5002/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 31710 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg 317110/2020 Riscossione Sicilia spa c/ Balì Giuseppe ( Ritenuto che. Riscossione Sicilia spa ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia che ne ha rigettato l'appello in controversia su impugnazione, da parte di Giuseppe Balì, di avviso di iscrizione ipotecaria n. 185/13. La CTR, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto la notifica dell'appello interposto dall'Ente per la riscossione inesistente, in quanto notificato all'ex procuratore costituito, pertanto a persona diversa dai procuratori dell'appellato, seppur nel medesimo domicilio eletto, ritenendo tale notifica non riferibile alla persona del destinatario.

Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. :156 c.p.c. e 161 ult. Comma c.p.c. ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la CTR considerato inesistente la notifica dell'appello, pur essendosi il contribuente costituito nei termini con controdeduzioni, avendo la notifica raggiunto il suo scopo.

2. il motivo è fondato. 2.1.Va ribadito che la notifica dell'atto di appello effettuata - come nella fattispecie - presso l'originario difensore rinunciatario, anziché presso quelli nominati in sua sostituzione- non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notiFicazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto quaificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notiricazione, integrandone la fattispecie legale minima.

Pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notiFicazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice. (sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021). 2.2.Quanto alla inesistenza della notificazione dell'atto di appello, errcneamente statuita dalla CTR, non si può prescindere dal considerare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), i cui "dicta" in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente generale, riferibile alla notificazione degli atti di impugnazione in genere.

Invero, il Supremo Collegio muove dal rilievo che "in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della «inesistenza»", ciò che deve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debDa essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione". 2.3. Su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un',E.-Atività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere ricoioscibile quell'atto".

Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita". Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa". 2.4.0rbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge".

Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che sì colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svelte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice".

3. Alla stregua di tali principi, dunque, il motivo anche sotto quest'ultimo profilo, merita accoglimento.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia per un nuovo esame, oltre che a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Sicilia. Roma, 7 giugno 2022 Il Pr