Italian tax court dismissed appeal for re-examining merits after first instance rejected preliminary objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision for re-examining the merits of a tax assessment after the first instance had already rejected a preliminary objection. The taxpayer argued that the lower court violated procedural rules by addressing substantive issues not raised in the initial appeal. The court held that since the opposing party did not appear in the second instance, the taxpayer's attempt to re-litigate absorbed issues constituted a procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 346 c.p.c.: In tax proceedings, issues not raised in the first instance are deemed waived unless expressly re-proposed, and a second instance court cannot re-examine merits when the opposing party is absent and the issue was already absorbed by a preliminary objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36738-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VITULLI IDA; - intimata - avverso la sentenza n. 317/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 36738 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- I? . C . N. 36738/2019 Agenzia delle entrate c/ Vitulli !da Ritenuto che: L'i\enzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. del Molise, che su impugnazione di Ida Vitulli, titolare dell'Hotel Mocena, avverso l'avviso di accertamento - che ha recuperato a tassa- zione costi per pubblicità e spese per il ristorante, concesso in affitto alla sas Sole e Luna di Patrizia Gargiulo - accoglieva parzialmente l'ap- pello dell'Ufficio. La CTR, dopo aver ritenuto valida la sottoscrizione dell'accertamento in accoglimento del motivo dedotto dall'Agenzia, ha esaminato "il me- rito della questione trattata, non esaminata in prime cure, per effetto accoglimento della eccezione pregiudiziale".
In particolare, ha con- siaerato riconoscibili, in quanto inerenti, le spese per pubblicità e le spese sostenute dal contribuente per la cessione di ramo di azienda, relativamente alla fornitura di pasti; quanto al disconoscimento dei co- sti per contributi INPS, ne ha escluso la riconoscibilità come ricavi, per una mera errata formalità di documentazione, considerato che i con- triouti sono dovuti in riferimento al reddito effettivamente conseguito. La contribuente è rimasta intimata. Cer siderato che 1. Col primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 346 e 112 c.p.c., Dlgs. 546/1992 artt. 24 e 56, in relazione all'art. :360, comma 1, n. 4, per aver la CTR violato le norme indicate nella parte in cui, esaminando nel merito la fondatezza dell'avviso di accer- tamento, lo ha annullato.
2. il motivo è fondato.
3. Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel 9revedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appel- lato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'o- nere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni re- si) nte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia esoressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espres- san-ente respinte, la terza via - riproposizionejrinuncia - rappresentata dag i artt. 56 del citato d.lgs. e 346 del codice di rito, rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o d(..11'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudi- cato interno (Cass. 7702/2013; n. 14534/2018).
4. Nel caso in esame, l'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, ribadendo la validità di sottoscrizione dell'atto sotto vari profili, mentre la contribuente non si è costituita nel secondo grado del giudzio: pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali ormai conso- lidali, le contestazioni proposte nel ricorso introduttivo in ordine al me- rito della controversia, non esaminati dai primi giudici in guanto rite- nute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, devono intendersi rinunciate. Ne consegue che la CTR pronunciandosi sul merito della causa, ha so- stanzialmente reintrodotto questioni non oggetto di giudizio - stante la coll:umacia della parte appellata - ormai precluse dall'intervenuto giu- dicato.
Ccnclusivamente il ricorso va accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, ex E rt. 384, comma 2 c.p.c., va rigettato il ricorso originario della con- triouente. Le spese dei gradi di merito vengono compensate; le spese de giudizio di legittimità vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese de gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in C. 4.100,00 oltre spese preno- tate a debito. Roma, 7 giugno 2022 Il Preside te t. Lucio uciotti