Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25983/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, rejecting extension of tax relief to VAT transactions via alternative tax principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25983/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding property transfer taxes. The lower court had incorrectly extended a specific tax exemption to Value Added Tax (VAT) transactions by applying the principle of tax alternative. The supreme court ruled that the exemption statute strictly limits beneficiaries and does not cover VAT operations, thereby rejecting the alternative tax argument.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32, comma 2, dPR 601/73; Art. 40, comma 1, dPR 131/86: The specific tax exemption for public housing programs does not extend to Value Added Tax transactions, and the principle of tax alternative does not justify applying the exemption to VAT operations.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax exemption scope Value Added Tax tax alternative principle property transfer taxes public housing programs Cassation appeal fiscal relief interpretation imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32, comma 2, dPR 601/73
Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, dPR 601/73, per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto di poter estendere il campo di applicazione di questa disposizione anche agli atti sottoposti ad IVA.
Art. 40, comma 1, dPR 131/86
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 40, comma 1, dPR 131/86, letto in combinato disposto con l'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14000/2015
Cass. 8094/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 6533/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Notaio dr. Fabio Orlandi, con sede in Roma alla Via Ludovisi n. 35 (C.F.: RLNFBA72P07E290Y), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Alessandro Brunetti (C.F.: BRN LSN 73412 H5010) ed elettivamente domiciliato presso lo studio "Arquilla & Associati - Studio legale e Tributario", in Roma alla Via Boncompagni n. 93; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 4039/16/2019 emessa dalla CTR Lazio il 03/07/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Il Notaio Orlandi Fabio impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di liquidazione con il quale l'ufficio gli richiedeva, nella qualità di notaio rogante, il versamento delle imposte ipotecaria e catastale, in misura fissa, relativa all'atto di cessione immobiliare del 16/1/2014 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e, sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l'agevolazione fiscale, contenuta nell'art. 32 dPR 601/73 per i trasferimenti aventi ad oggetto aree immobiliari previste dal titolo III della legge 865/70, trovava applicazione anche per gli atti soggetti ad IVA, non esclusi dall'ampia formulazione della norma esentativa.

Il beneficio fiscale si giustificava, inoltre, anche sulla base di una corretta applicazione del principio di alternatività IVA/Registro ex art. 40 dPR nr. 131/86.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bi cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, dPR 601/73, per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto di poter estendere il campo di applicazione di questa disposizione anche agli atti sottoposti ad IVA.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 40, comma 1, dPR 131/86, letto in combinato disposto con l'art. 32, comma 2, dPR 601/73, avendo la CTR scorrettamente, a suo dire, ritenuto estensibile il regime di agevolazione fiscale previsto dall'art. 32 dPR cit. anche alle operazione IVA sulla scorta del principio di alternatività tra IVA e Registro.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intrinseca commssione, sono fondati. La controversia portata allo scrutinio di questo Collegio verte sull'obbligo o meno del versamento delle imposte catastali ed ipotecarie in sede di registrazione del contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile, in attuazione di un programma pubblico di edilizia «economica e popolare» stipulato tra un privato (acquirente) ed una persona giuridica (venditrice ATER) soggetto ad IVA. L'art. 32, comma 2, dPR 601/1973 stabilisce che «Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo 3 della legge indicata nel comma precedente" (cioè la L. n. 865 del 1971) e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonchè agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV delle legge indicata nel comma 1». Secondo la giurisprudenza di questa Corte «La materia delle agevolazioni ' tributarie ha trovato una organica regolamentazione nel d.p.r. n. 601/1973 e successive modificazioni, con il quale è venuto a realizzarsi un sistema informato alla regola del numerus clausus, conformemente a quanto previsto dai criteri direttivi al riguardo posti con la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

In questa prospettiva coerentemente si iscrive l'abrogazione, prevista dall'art. 42 del cit. d.p.r., di tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie "diverse da quelle considerate nel decreto stesso". L'art. 32, comma secondo, del d.p.r. n. 601/1973 prevede determinate agevolazioni, e tra l'altro l'esenzione dall'imposta ipotecaria, in determinati casi, ed estende poi quelle agevolazioni "agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma" (L. n. 865/1971).

Così disponendo, però, la norma non richiama affatto, e non mantiene quindi in vita, le agevolazioni in precedenza previste dall'art. 70 L. n. 865/1971, ma stabilisce essa stessa delle agevolazioni applicabili ai soli atti che rispondono ai requisiti espressamente previsti dalla disposizione medesima, e che pertanto risultino posti in essere da quei limitati soggetti ai quali la L. n. 865/1971 affida l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale» (cfr. Cass. 14000/2015). E' stato, inoltre, affermato che «detta norma, (l'art. 32, 2 comma, dPR 601/1973) successiva al decreto IVA, non indicando i soggetti all'imposizione IVA tra i beneficiari dell'agevolazione, deve intendersi, stante la sua natura di norma di stretta interpretazione, ad essi non applicabile, portando sostanzialmente l'assegnazione soggetta ad IVA fuori dal campo dell'edilizia sovvenzionata e dai relativi benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973» (cfr.

Cass. 8094/2018). Né può giustificarsi l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 32, comma 2, dPR citato invocando il principio dell'alternatività tra IVA e imposta del registro, catastale ed ipotecaria, prevista dagli artt. 40 d.lvo 131/1986, 2 e 10, comma 2, dPR 347/90. A differenza della disciplina esentativa di cui all'art. 32, 2 comma, dPR 601/1973, che esclude ogni tipologia di imposta, l'alternatività tra Iva e imposta d'atto implica che questa deve comunque essere corrisposta, sia pur in misura fissa. Nel caso in esame risulta pacifico che l'Ufficio abbia applicato le imposte ipo-catastali in misura fissa in conformità con il principio di alternatività.

In accoglimento dei motivi del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio delle cause alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche in ordine al pagamento delle spese dei presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.2022.

Il