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Ordinanza — n. 25981/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first ground on local promiscuity but allows second ground for omitted continued offense sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25981/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the first ground alleging violation of procedural articles regarding local promiscuity, citing established precedent that the Regional Tribunal correctly applied the principle of local proximity. However, the court accepted the second ground claiming the lower judge failed to rule on sanctions under the theory of continued offense. Consequently, the cassation judgment dismissed the first complaint while allowing the second, quashing the contested decision and remanding the case to the Regional Tribunal for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Supreme Court reviews only the specific legal issues raised in the cassation appeal; if the lower court correctly applied binding precedent on a contested point, that ground is dismissed, but if the lower court omitted to rule on a distinct issue like the theory of continued offense, the appeal on that specific ground is allowed.

Parole chiave

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procedural violation local promiscuity continued offense sanctions progression omission of ruling cassation remand tax dispute contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n.
Art. 384 c.p.c.
Art. 394 c.p.c.
Art. 52 d.P.R. n. 633/1972
384 e 394 c.p.c., in parametro all'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, per non aver accertato se la promiscuità delle unità immobiliari fosse altresì promiscuità dei locali, la prima essendo più ampia della seconda e solo quest'ultima consentendo di procedere in assenza di autorizzazione della magistratura inquirente.
Art. 112 c.p.c.
4 per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice del rinvio omesso di pronunciarsi su tutte le questioni rimaste assorbite o impregiudicate, fra cui il profilo delle sanzioni da valutarsi secondo il criterio della continuazione (recte, progressione: cfr.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
384 e 394 c.p.c., in parametro all'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, per non aver accertato se la promiscuità delle unità immobiliari fosse altresì promiscuità dei locali, la prima essendo più ampia della seconda e solo quest'ultima consentendo di procedere in assenza di autorizzazione della magistratura inquirente.
art. 112 c.p
4 per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice del rinvio omesso di pronunciarsi su tutte le questioni rimaste assorbite o impregiudicate, fra cui il profilo delle sanzioni da valutarsi secondo il criterio della continuazione (recte, progressione: cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI-5, n. 28068/2013
Cass. VI-5, n. 28068/2013, rev.
Cass. V, n. 5648/2020
Cass. V, n. 5648/2020), secondo l'oggetto del giudizio rescissorio che è esteso a tutto quanto già rappresentato, ancorché non riproposto (cfr.
Cass. V, n. 4070/2019
Cass. V, n. 5583/2011
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24848-2020 proposto da: LA ROCCA LIBORIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1019/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente reagisce alla pronuncia della CTR per la Sicilia che in sede rescissoria ha confermato la legittimità della ripresa a tassazione sulla base di documenti ritenuti reperiti legittimamente negli ambienti dell'attività (pizzeria) e dell'abitazione (camera da letto) collegati da passaggio interno, senza peraltro pronunciare sulle questioni rimaste assorbite e riproposte fin dal primo grado. Il ricorso è affidato a due motivi, riservandosi l'Avvocatura generale di spiegare difese in udienza. In prossimità dell'adunanza la parte privata ha depositato memoria.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione degli articoli n. 384 e 394 c.p.c., in parametro all'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, per non aver accertato se la promiscuità delle unità immobiliari fosse altresì promiscuità dei locali, la prima essendo più ampia della seconda e solo quest'ultima consentendo di procedere in assenza di autorizzazione della magistratura inquirente. Sul punto, nel giudizio rescindente esitato nell'ordinanza n. 7723/2018, questa Corte ha richiamato il precedente per cui è necessaria la promiscuità dei locali, ripreso nell'odierno ricorso solo in parte, obliando il passo conclusivo, ove si afferma che l'agevole passaggio tra locali dove si esercita l'attività e ambienti abitativi è circostanza idonea a legittimare l'azione delle forze di polizia senza bisogno della Ric. 2020 n. 24848 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- superiore autorizzazione (cfr. Cass. VI-5, n. 28068/2013, rev. 629877- 01). Tale principio ha richiamato e ad esso si è attenuta la CTR nel giudizio di rinvio, con apprezzamento di merito insuscettibile di scrutinio da parte di questa Suprema Corte di legittimità; Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice del rinvio omesso di pronunciarsi su tutte le questioni rimaste assorbite o impregiudicate, fra cui il profilo delle sanzioni da valutarsi secondo il criterio della continuazione (recte, progressione: cfr.

Cass. V, n. 5648/2020), secondo l'oggetto del giudizio rescissorio che è esteso a tutto quanto già rappresentato, ancorché non riproposto (cfr. Cass. V, n. 4070/2019). Né dalla sentenza in esame si può ricavare un rigetto implicito di profili comunque esaminati, come pure ammesso da questa Corte (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio