Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25978/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bank's appeal regarding IMU tax liability timing in lease termination cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25978/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the bank's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding IMU tax liability. The bank argued that tax obligation transferred upon contract resolution, but the court held that liability passes at the start of the lease term based on established precedent. Consequently, the court ruled the appeal unfounded and ordered the bank to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 9 d.lgs. n. 23/2011; The Court of Cassation establishes that for IMU tax purposes, the tax liability in a lease contract transfers to the owner at the beginning of the contractual term, not upon early termination or return of the property.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax liability lease contract termination tax obligation transfer Cassation appeal property tax timing imposta locale opposizione al precetto esecutivo lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9 d.lgs. n. 23/2011
per violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, avendo la commissione d'appello individuato nella risoluzione contrattuale anticipata del leasing il momento di passaggio della soggezione d'imposta dal locatario- conduttore al locatore proprietario.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 9 d.lgs. n. 23/2011
per violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, avendo la commissione d'appello individuato nella risoluzione contrattuale anticipata del leasing il momento di passaggio della soggezione d'imposta dal locatario- conduttore al locatore proprietario.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24532-2020 proposto da: UBI BANCA UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONL-, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI N1ANGILI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di CORCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA DI PAOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 429/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co:

MARCELLO 1\1-kRIA FRACANZANI. RILEVATO L'istituto di credito contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Umbria che ha confermato la pronuncia della CTP di Perugia che non ha apprezzato le ragioni della contribuente in tema di rimborso IMU per risoluzione contratto di leasing (ma non riconsegna) su Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui controdeduce il civico ente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, avendo la commissione d'appello individuato nella risoluzione contrattuale anticipata del leasing il momento di passaggio della soggezione d'imposta dal locatario- conduttore al locatore proprietario.

Seppure con isolata pronuncia 19166/2019 questa Corte abbia fatto riferimento alla consegna materiale del bene come momento di passaggio della debenza tributaria, l'orientamento si è ormai assestato in senso opposto, affermando in coerenza alla natura patrimoniale dell'imposta che il riferimento sia alla vigenza contrattuale del leasing, in disparte ogni evento successivo di proroga del possesso o della detenzione curn ve/ sine titulo (cfr. Cass. V, n. 13793/2019; 25249/2019; 29973/2019; VI-5 n. 418/2021; 7165/2022; 10400/2022). Va altresì sottolineato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, d.lgs. n.23 del 2011, prospettata in casi Ric. 2020 n. 24532 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- analoghi ed in relazione agli artt.3 e 53 Cost., è manifestamente infondata per le ragioni espresse da questa Corte nell'ordinanza n. 41264 del 2021 in similare giudizio. In tale pronuncia è stato osservato che il presupposto impositivo del tributo prescinde dalla relazione di fatto con l'immobile e che la pretesa lesione del principio di uguaglianza non discende dalla norma ma dall'illegittima condotta dell'utilizzatore verso il quale il proprietario può azionare i rimedi che ritiene più opportuni per il recupero della disponibilità del bene e per il risarcimento dei danni (cfr.

Cass. VI-5, n. 10400/2022). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore del civico ente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 1