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Ordinanza — n. 25976/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows VAT appeal, ruling internal debt allocation for water network investments is a taxable service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25976/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding VAT on water utility fees. The municipal entity argued that allocating past loan costs for water network investments was not subject to VAT, but the Court found this allocation constituted a taxable service. Consequently, the Court quashed the lower decision and remanded the case for a new ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972; Art. 153, d.lgs. n. 152/2006: The internal allocation of past liabilities for amortizing loans contracted by a municipality for investments in water network infrastructure constitutes a consideration for a service rendered in an entrepreneurial activity and is therefore subject to VAT.

Parole chiave

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VAT liability water network investment internal debt allocation municipal loans taxable service imposta locale autorità giudiziaria fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
07-06-2022 -2- "ratione temporis"), ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R.
Art. 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633/1972
CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c.
Art. 153 d.lgs. n. 152/2006
633/1972, in relazione all'art. 153 d.lgs. n. 152/2006, per non aver ritenuto soggetto ad Iva l'accollo degli oneri passivi derivanti da mutuo contratto dal Comune di Monte San Biagio (ed altri) per investimenti sulla rete idrica affidata al gestore del servizio idrico integrato a mente del d.lgs.
art. 153 d.lgs. n. 152/2006
633/1972, in relazione all'art. 153 d.lgs. n. 152/2006, per non aver ritenuto soggetto ad Iva l'accollo degli oneri passivi derivanti da mutuo contratto dal Comune di Monte San Biagio (ed altri) per investimenti sulla rete idrica affidata al gestore del servizio idrico integrato a mente del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI, n. 39055/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12810-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO TESON; - controricorrente avverso la sentenza n. 9115/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRAC AN ZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio — Latina che ha confermato la sentenza della C11? di Latina ove erano apprezzate le ragioni del civico ente in ordine alla non assoggettabilità ad Iva degli oneri accollati dal gestore del servizio idrico integrato per mutui ipotecari pregressi e contratti al fine di investimento sulla rete idrica. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Ha spiegato difese il civico ente e, in prossimità dell'udienza, il patrono comunale ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli articoli 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 153 d.lgs. n. 152/2006, per non aver ritenuto soggetto ad Iva l'accollo degli oneri passivi derivanti da mutuo contratto dal Comune di Monte San Biagio (ed altri) per investimenti sulla rete idrica affidata al gestore del servizio idrico integrato a mente del d.lgs. n. 152/2006. In tema di IVA, l'accollo (interno) delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulata ex artt. 11 della 1. n. 36 del 1994 e 12 della 1. reg.

Lazio n. 6 del 1996 (vigenti Ric. 2020 n. 12810 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- "ratione temporis"), ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass VI — 5, n. 39055/2021). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimit