Court dismisses tax agency appeal, ruling resource limits do not extinguish the right to earthquake tax reimbursement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision confirming a taxpayer's right to reimbursement for taxes paid during the 1990 Sicily earthquake. The agency argued that subsequent legislative changes regarding resource limits and reduced reimbursement rates affected the right itself, but the court held these were merely procedural modifications. Consequently, the court affirmed that the original right to reimbursement remained intact and the appeal was without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 665, 1. n. 190/2014; Art. 16 octies del d.l. n.91/2017: The introduction of new resource limits or reduced reimbursement percentages does not extinguish the substantive right to compensation but only modifies the manner of its execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12577-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PERES MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE BIANCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 90/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Siracusa che ha confermato la pronuncia della C1P di Siracusa, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso per i tributi pagati in occasione del terremoto della Sicilia Orientale del dicembre 1990. Ha spiegato tempestivo controricorso la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies del d.l. n.91/2017, convertito con 1. n. 123/2017, per aver la CTR ritenuto che il limite delle risorse e la riduzione al 50% del rimborso non incida sul diritto, ma sulle modalità di erogazione.
Il delineato jus superveniens, per nulla incide sulla questione, del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è la contribuente intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Inoltre, costituisce jus recepturn l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA).
Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già enunciati in materia da Ric. 2020 n. 12577 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- questa Corte (cfr. Cass. VI-5 n. 941/2018; 9908/2018). A tali principi si è uniformata la gravata sentenza. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per