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Ordinanza — n. 25974/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal regarding insufficient signature delegation for tax assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25974/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that annulled a tax assessment notice due to alleged insufficient signature delegation. The authority argued the delegation was inadequate, but the court held that signature delegations are organizational acts valid even if issued after the delegator's transfer or without specific duration. Consequently, the lower court's annulment was overturned and the case remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; Art. 360, n. 3, c.p.c.: The delegation of signature for tax assessment notices is an organizational act valid between hierarchical office organs, requiring only the official's qualification for post-verification, and remains effective despite subsequent transfers of the delegator.

Parole chiave

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tax assessment notice signature delegation organizational act hierarchical transfer Cassation appeal tax authority procedural validity procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La sentenza impugnata è stata depositata il 19 dicembre 2018 ed il termine di impugnazione, che sarebbe scaduto il 19 giugno 2019, rimasto sospeso per nove mesi ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla 1.
Art. 83, d.l. n. 18/2020
Art. 36, d.l. n. 23/2020
Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c.
Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 42 d.P.R.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, avendo ritenuto Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 8814/2019
Cass. V, n. 2221/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12560-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VIRARDI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ADOLFO LARUSSA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4421/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP di Catanzaro ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in ordine all'insufficienza della delega di firma al funzionario che ha sottoscritto l'atto impositivo, per questa ragione annullato. La parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso. CONSIDERATO Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla parte privata. La sentenza impugnata è stata depositata il 19 dicembre 2018 ed il termine di impugnazione, che sarebbe scaduto il 19 giugno 2019, rimasto sospeso per nove mesi ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla 1. 17 dicembre 2018, n. 136 e cioè sino al 19 marzo 2020.

I termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono poi rimasti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020. Pertanto, il ricorso per cassazione, notificato 1'11 maggio 2020, è tempestivo. Il ricorso può dunque essere esaminato. Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, avendo ritenuto Ric. 2020 n. 12560 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- inadeguata la delega fornita al funzionario per la sottoscrizione dell'atto impositivo.

Sulla questione è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, affermando che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass V, n. 8814/2019).

Altresì, in tema di imposte sui redditi, è valido l'avviso di accertamento che sia stato sottoscritto da un funzionario, delegato dal capo dell'ufficio, successivamente al trasferimento di quest'ultimo ad altra sede, in quanto la delega di firma costituisce un atto di natura organizzativa intercorrente tra organi del medesimo ufficio in rapporto di subordinazione gerarchica e avente titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente ad esso preposto, e non tra le persone fisiche che rivestono le rispettive funzioni, sicché il trasferimento della persona fisica del delegante non incide, caducandolo, sul provvedimento organizzativo da lui emesso in virtù del quale l'atto firmato dal delegato, ancorché frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo (cfr.

Cass. V, n. 2221/2021). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, in diversa Ric. 2020 n. 12560 sez. MT - ud. 07-06-2022 -3- composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente g