Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific reasoning on cadastral rent adjustment. The court rejects the argument that abstract reasoning is sufficient without concrete microzone analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, ordering them to pay the taxpayers' legal fees. The Regional Tax Commission had accepted the taxpayers' appeal against a cadastral assessment notice, citing the abstract nature of the original reasoning. The court rejected the agency's claim because it failed to provide a valid critique of the established jurisprudence requiring specific microzone elements for rent determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 335 legge 311/2004; Art. 360-bis c.p.c.: The revision of cadastral rent cannot be considered congruously motivated if it exclusively references the market-to-cadastral value ratio in the microzone versus the municipal average without indicating the specific elements affecting the single unit's classification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16948-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - ricorrente - contro TURCHETTI CARLO, TURCHETTI LUCIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PICCAROZZI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3994/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 16948 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- R.g. 16948/2021 Agenzia delle entrate C/ Turchetti Carlo + 1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di Carlo Turchetti e Lucio Turchetti di avviso di accertamento catastale, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Piazza della Pigna, micro-zona 1 centro storico, ha accolto l'appello dei contribuenti. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che nel caso di specie, "appare evidente la astrattezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sua riferibilità a qualsiasi unità immobiliare con destinazione commerciale ubicata nella microonda centro storico".
Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma i , n.3 c.p.c. per aver la CTR violato e falsamente applicato le norme indicate in rubrica.
2. Il motivo è inammissibile.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabi e contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideternninazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.
Infatti, nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi espressi, rilevando che "appare evidente la astrattezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sua riferibilità a qualsiasi unità immobiliare con destinazione commerciale ubicata nella microonda centro storico". Inoltre ha chiarito che "non risulta di agevole comprensione né la ratio sottostante l'avviso di accertamento -essendo equiparati immobili delle caratteristiche oggettive del tutto indifferenti - né il ragionamento svolto dalla CTP, che ha ritenuto la detta circostanza sostanzialmente ininfluente ai fini della verifica della idoneità della motivazione posta a fondamento dell'accertamento".
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi a ntistata rio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. :30 maggio 2002, n.Roma, 8 giugno 2022 Il President