Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25953/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority appeal, overturning lower court's dismissal due to incorrect prescription term calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25953/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the Calabria Region's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of Maria Gentile's tax protest. The lower court incorrectly determined the tax debt was time-barred by calculating the three-year prescription period from the notification of the assessment notice. The court ruled that the prescription period should have started from the date the assessment became definitive, not the notification date, thereby invalidating the lower court's conclusion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 d.l. 953/82; Art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.: The prescription period for vehicle taxes begins on the first day of the year following the due payment date and matures on the last day of the third subsequent year, interrupting only upon the definitive notification of the assessment notice.

Parole chiave

Generato dall'IA
vehicle tax prescription definitive assessment notice tax collection statute of limitations notification interruption rules Regional Tax Commission calculation error tax debt time-bar differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 d.l. 953/82
Col primo motivo si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, erronea motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 5 dl.
Art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.
953/82, ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Il primo motivo è fondato e va accolto.
Art. 156 c.p.c.
3 c.p.c., trattandosi di notifica a mezzo di Agenzia di posta privata come tale inesistente e non sanabile ex art. 156 c.p.c..
d.lgs. 261/99
art. 4 d.lgs. 261/99
Col secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni logiche, si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione ci norme di diritto (art. 4 d.lgs. 261/99 e succ.
art. 156 c.p
3 c.p.c., trattandosi di notifica a mezzo di Agenzia di posta privata come tale inesistente e non sanabile ex art. 156 c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 299/2020
Cass. Sez. Un. n. 14916/2016
Cass. n. 384/2016
Cass. n. 14925/2011
Cass. Sez. 5 n. 21865/2016
Cass. n. 10334/2021
Cass. n. 13819/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 27856-2020 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 12, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIULIO MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FERDINANDO MAZZACUVA; - ricorrente - contro GENTILE MARIA; - intimata - avverso la sentenza n. 1356/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 27856 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg :127856/2020 Regione Calabria c/ Gentile Maria Ritenuto che: La Regione Calabria in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di Maria Gentile di cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2007, ha accolto, per quanto ancora rileva, l'appello della contribuente annullando la cartella impugnata perché prescritto il relativo credito tributario.

La CTR ha statuito che pur considerando l'avviso di accertamento notificato il 23.11.2010 il termine triennale è comunque decorso risutando la cartella di pagamento impugnata notificata il 9.4.2014. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: l. Col secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni logiche, si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione ci norme di diritto (art. 4 d.lgs. 261/99 e succ. mod.., ex art. 360 n. 3 c.p.c., trattandosi di notifica a mezzo di Agenzia di posta privata come tale inesistente e non sanabile ex art. 156 c.p.c..

2. Il motivo è infondato. Le sez. un., con sentenza n. 299/2020, hanno statuito la nullità dell'attività notificatoria di atto giudiziario - effettuata tramite c::genzia di posta privata - laddove l'astratta compatibilità della riedesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza. Quanto alla notifica di atto tributario, la sua nullità è certamente sanata dalla impugnazione e>: art. 156 c.p.c., come statuito dalle Sez. Un. (n. 14916 del 20/07/2016) i cui principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (arg. ex Cass. 384/16; 14925/11; v. Cass. Sez. 5, n. 21865 del 28/10/2016).

3. Col primo motivo si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, erronea motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 5 dl. 953/82, ex art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Il primo motivo è fondato e va accolto. 3.1.Va alla fattispecie applicato il principio, ribadito in materia di rotifica di cartella di pagamento a seguito di avviso di accertamento resosi definitivo, recentemente ribadito da questa Corte (Cass. 20 aprile 2021, n.10334) secondo cui il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, individuabile nel 31 dicembre del terzo anno successivo.

La notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione e il decorso del nuovo termine di prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere, ossia dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento. 32.È pertanto fondata la censura della Regione ricorrente laddove contesta l'errato calcolo del termine triennale di prescrizione da parte de la CTR, che, nel valutare il decorso del nuovo termine di prescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'avviso di accertamento, ha considerato la data di notifica dell'accertamento quale dies a quo del nuovo termine di prescrizione, omettendo di considerare quello coincidente con la delnitività dell'avviso di accertamento, giungendo all'erronea c,Dnclusione per cui la notifica della cartella avvenuta il 9.4.2014, avvenuta dopo la notifica dell'avviso di accertamento notificato il 23.11.2010, doveva ritenersi prescritta.

Ciò erroneamente, in quanto il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a cliello in cui il bollo andrebbe pagato e si matura al 31 dicembre del terzo anno successivo (cfr. Cass. n. 13819 del 10 giugno 2018). Neila fattispecie il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione è individuabile nella data del 31.12.2014 (dato Che l'avviso di accertamento, notificato il 23.11.2010, resosi definitivo per mancata irnDugnazione - nel 2011- tenuto conto della scadenza del termine di impugnazione dell'accertamento (60 giorni). 4.11 ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria anche per le spese del presente giudizio di egittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria. Roma, 7 giugno 2022 I Presidente ott