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Ordinanza — n. 25948/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT appeal, upholding lower court's finding that cultural services were exempt from tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25948/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying VAT exemption rules. The taxpayer argued that contributions to the municipality constituted taxable commercial transactions, while the lower court determined they were non-remunerated support for public cultural services. The supreme court ruled that the second-instance judge correctly exercised its discretion in evaluating the concrete facts without needing to re-examine the legal characterization of the abstract legal facts.

Regesto Legislator

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Art. 360 n.3 c.p.c.; Art. 3 comma 2 d.P.R. 633/1972: The court of cassation cannot substitute its own assessment of the concrete facts for that of the court of first instance, limiting its review to the correctness of the legal reasoning applied to the established facts.

Parole chiave

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VAT exemption cultural services taxable transactions cassation review fact finding legal characterization public support credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n.3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 3 comma 2 d.P.R. 633/1972
195; Cass. 30 dicembre 2015, n.
Art. 2697 c.c.
Art. 116 c.p.c.
articoli 2697 c.c
633/1972, in combinato disposto con gli articoli 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 gennaio 2016 n. 195
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass.
Cass. 30 dicembre 2015 n. 26610
Cass. 4 novembre 2013 n. 24679
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.
Cass. 6 aprile 2011 n. 7921
27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass.
Cass. 21 settembre 2006 n. 20455
7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass.
Cass. 4 aprile 2006 n. 7846
20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass.
Cass. 9 settembre 2004 n. 18134
7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass.
Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357
18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Cass. 7 gennaio 2009 n. 42
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass.
Cass. 17 luglio 2001 n. 9662
42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso 12714-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SPERLONGA TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell'avvocato ANGELO BONITO, che lo rappresenta e difende; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 8956/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio — Latina che ha confermato la pronuncia della C I P di Latina ove erano apprezzate le ragioni della cooperativa contribuente in tema di erogazioni comunali non imponibili ad Iva. Più in particolare la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo che la Sperlonga Turismo soc:. coop. a r.l. abbia svolto unicamente servizi verso i consorziati, quindi estranei all'ambito Iva, donde per le operazioni intercorse con il Comune di Sperlonga non può parlarsi di omessa fatturazione, né mancata registrazione Iva di operazioni che ne erano esenti.

Infatti, i contributi ricevuti non potevano considerarsi corrispettivo, ma sostegno per servizi a vantaggio della collettività, come il piano di salvataggio ed eventi e manifestazioni culturali del Comune di Sperlonga. Il ricorso è affidato ad unico motivo. La contribuente ha spiegato difese. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell'art. 3, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con gli articoli 2697 c.c. e 116 c.p.c., per non aver il collegio di secondo grado ritenuto sussistenti nel caso in esame le condizioni normative che assoggettano ad Iva determinati negozi giuridici.

Ric. 2020 n. 12714 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:

Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Ric. 2020 n. 12714 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -3- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in C.quattromilacento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva