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Ordinanza — n. 25939/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes Regional Tax Commission decision for omitting ruling on penalties and interest prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25939/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision because it failed to rule on the prescription of penalties and interest, addressing only the main tax credits. The taxpayer argued this omission violated procedural fairness under Article 112 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the case was remanded to a newly composed Regional Tax Commission for a fresh examination of all issues.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; The Regional Tax Commission must explicitly rule on the prescription of all tax-related claims, including penalties and interest, and cannot limit its decision to the main tax credit alone.

Parole chiave

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tax prescription penalties prescription interest prescription Regional Tax Commission omission of ruling cassation remand procedural fairness pagamento degli arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 25 d.P.R. 602/73
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30087-2020 proposto da: MENICI FEDERICO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA SANSONETTI; -.ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente avverso la sentenza n. 185/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 30087 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che: 1.in causa su due intimazioni di pagamento e sottese cartelle per crediti tributari statali e locali, sanzioni e interessi, proposta da Menici Federico, la Ctr della Toscana, con la sentenza in epigrafe, dichiarava la prescrizione dei crediti tributari portati da cartelle notificate prima del 5.1.2007 e la legittimità della pretesa tributaria con riferimento alle altre cartelle; 2.il contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza suddetta;

3. l'Agenzia delle Entrate-riscossione resiste con controricorso;

4. il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis, c.p.c.; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta in riferimento all'art.112 c.p.c. che la CTR, pronunciatasi sulla prescrizione delle imposte, ha omesso di pronunciarsi sia sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi sia sulla decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione ex art.25 d.P.R. 602/73;

2. con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta, per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la CTR, pronunciatasi sulla prescrizione dei crediti, si sia pronunciata in senso negativo sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, il difetto assoluto di motivazione in ordine a questa ipotetic:a pronuncia;

3. il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. La CTR si è espressa riguardo alla prescrizione "dei crediti tributari" e ne ha verificato la maturazione per i crediti portati da cartelle notificate prima del 5.1.2007. Non si è pronunciata sulla prescrizione delle sanzioni né sulla prescrizione degli interessi né sulla decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione;

4. il motivo deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame oltre che per le spese; PQM accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spesei; Così deciso in Roma il 21 giugno 2022, mediante modalità da remoto.