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Ordinanza — n. 25936/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax appeal dismissal due to late receipt notice deposit, ruling it not strictly required before hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25936/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Andreani Tributi SRL's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the appeal for late filing. The appellant argued the Regional Commission erred by requiring proof of receipt delivery within the 20-day pre-hearing window, while the Commission insisted on strict compliance with D.Lgs 546/1992. The Court ruled that while the receipt notice is generally required, its late deposit did not invalidate the appeal if the appeal itself was timely filed, thus overturning the lower decision.

Regesto Legislator

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D.Lgs 546/1992, art. 22, comma 1; D.Lgs 546/1992, art. 32, comma 1: The requirement to deposit proof of receipt of an appeal notice before the hearing does not render the appeal inadmissible if the appeal itself was timely filed, as the receipt notice serves primarily to verify service rather than establish the appeal's admissibility.

Parole chiave

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tax appeal admissibility proof of receipt notice late document deposit postal service notification Regional Tax Commission D.Lgs 546/1992 procedural regularity deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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D.Lgs 546/1992, art. 22, comma 1
546/92 art. 22, comma 1, icomma che prevede che il ricorrente debba depositare, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso (omissis) "...
D.Lgs 546/1992, art. 32, comma 1
546/92 art. 32, comma 1, che prevede come termine ultimo per il deposito dei documenti quello di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione;
D.Lgs 546/1992, art. 61
D.Lgs 546/1992, art. 16
Cass. 16572/2011; 16354/2007; 22932/14).
C.P.C., art. 184 bis
art 1335 c.c
546/1992 e violazione dell'art 1335 c.c.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 454/2005
Il deposito di tale documento può dunque avvenire in un momento successivo in quanto riguarda specificamente la regolare costituzione del contraddittorio in caso di mancata costituzione dell'appellato poiché attesta l'avvenuta regolare ricezione dell'appello (Corte Cost. 454/2005;
Cass. 16572/2011
Cass. 16572/2011; 16354/2007; 22932/14).
Cass. 16354/2007
Cass. 22932/14
Cass. Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008
Cass. Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015
Cass. 29793/18
19623 del 01/10/2015)" (da ultimo Cass. 29793/18;
Cass. 30175/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9871-2020 proposto da: ANDREANI TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO TASSO; - ricorrente - contro VETRERIA VALLATI GIULIO SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIARA CASTALDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4941/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO depositata il 4/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 09871 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Premesso che: 1.1a Commissione tributaria provinciale di Roma , con sentenza n. 19026/14„ accoglieva il ricorso proposto da Vetreria Vallati Giulio s.r.l. avverso l'avviso di pagamento n. 2833/1 relativo all'importo di E: 11434,35 dovuto per Tia 2012;

2. avverso detta decisione Andreani Tributi s.r.I., concessionaria del servizio di riscossione e accertamento Tributi del Comune di Tivoli, proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4941/2019, dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardivo deposito del plico postale contenente l'appello notificato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno: 3.avverso la detta sentenza Andreani Tributi s.r.I., ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 53, secondo comma e dell'ad 32 primo comma del d.lgs n. 546/1992 e violazione dell'art 1335 c.c. in relazione alla mancata prova della notifica dell'appello con conseguente error in procecendo relativo alla dichiarata inammissibilità del gravame anche sotto il profilo della violazione dell'art 101 secondo comma c.p.c..

La ricorrente critica la decisione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione del d.lgs. 546/92 art. 32, comma 1, che prevede come termine ultimo per il deposito dei documenti quello di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione;

4. la contribuente resiste con controricorso;

5. le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis, c.p.c.; considerato che:

1. il motivo è fondato. 1.1. Nel caso di specie trova applicazione il d.lgs. 546/92 art. 22, comma 1, icomma che prevede che il ricorrente debba depositare, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso (omissis) "... copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale." Tale norma, prevista per il giudizio di primo grado innanzi alla Commissione tributaria provinciale, risulta applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo effettuato dall'art. 61 del predetto d.lgs. 546/92, a sensi del quale "nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione".

In virtù della norma in esame, dunque, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio dell'appellante è sufficiente il deposito di copia del ricorso con allegata fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale mentre la norma in esame nulla dice in ordine al deposito dell'avviso di ricevimento at:testante l'avvenuta consegna del plico all'appellato. Il deposito di tale documento può dunque avvenire in un momento successivo in quanto riguarda specificamente la regolare costituzione del contraddittorio in caso di mancata costituzione dell'appellato poiché attesta l'avvenuta regolare ricezione dell'appello (Corte Cost. 454/2005;

Cass. 16572/2011; 16354/2007; 22932/14). 1.2. In ragione di ciò che precede, il deposito del documento risulta sottratto al termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza stabilito dal d.lgs. 546/92 art. 32, di cui invece la Commissione regionale ha fatto applicazione, proprio perché la regolarità della notifica costituisce un accertamento di carattere preliminare da parte del giudice onde fino al momento direttamente antecedente detta verifica la produzione può essere effettuata, tenuto anche conto del fatto che può verificarsi che il notificante non riceva tempestivamente la restituzione da parte delle Poste dell'avviso di ricevimento.

A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "nel processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi del d.lgs. 546/92 art.16 e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravarne - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, 184 bis c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015)" (da ultimo Cass. 29793/18;

Cass 30175/2019). 1.3. Nel caso di specie, l'avviso di ricevimento risulta essere stato depositato prima dell'udienza di trattazione onde con tale produzione non doveva essere dichiarata intempestiva e inammissibile;

2. il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del processo;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma il