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Ordinanza — n. 25920/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of sufficient reasoning in the lower court's decision regarding tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25920/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Tax Agency against the Regional Tax Commission's decision. The Regional Commission had rejected the taxpayer's claim that a co-obligated company had paid the tax debt via VAT credit compensation. The Court found the lower court's reasoning insufficient because it merely referenced prior decisions without explicitly addressing the specific procedural defects alleged by the Tax Agency, such as the incorrect use of identification codes and missing declarations.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 120 c.p.c.: A judgment is void if its reasoning is merely apparent, failing to disclose the logical-legal path taken by the judge or to address the specific grounds of the appeal.

Parole chiave

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apparent reasoning tax liability company transfer VAT credit compensation procedural defect cassation appeal tax agency estinzione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 c.p.c.
Art. 120 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
è rimasta intimata l'Agenzia delle entrate-riscossione;-sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 111 Cost
2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c,, comma 2, n.
art. 118 disp. att. c.p
546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22022 del 2017
Cass. n. 28113 del 2013
22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013); -nel caso di specie, la sentenza della CTR ha osservato che l'appello dell'Ufficio non poteva essere accolto "secondo quanto con vincentemente argomentato in primo grado nonché da questo stesso giudice di appello con la citata sentenza n.
Cass. n. 777 del 2011
Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599
Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599).
Cass. S.U. citate
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26833 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro Luca Ponticorvo rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Pasquale Lista, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) pasquale.lista@avvocatismcv.it; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2653/06/2021, depositata in data 23 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Campania aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Luca Ponticorvo avverso la sentenza n. 5479/08/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento n. 02820180021430462 emessa a seguito di controllo automatizzato, ex art. 54bis del d.P.R. n. 633/72, della dichiarazione per l'anno 2015, per omesso versamento della somma di euro 40.256,00 costituente parte di maggior importo dovuto dalla ditta individuale "Caseificio Luca Ponticorvo" a seguito di accertamento con adesione susseguente a ripresa effettuata dall'Ufficio, in relazione all'anno 2008, previo p.v.c. dell'11.11.2011; - la CTP accoglieva il ricorso sul rilievo che la somma oggetto della cartella risultava comunque versata dalla società coobbligata "Caseificio Ponticorvo s.r.l." - cessionaria del credito di imposta della ditta Luca Ponticorvo essendo stata, nelle more, quest'ultima, oggetto di conferimento nella predetta s.r.I.- mediante compensazione operata nella propria dichiarazione Iva relativa all'anno 2014; avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio deducendo che, a seguito di conferimento di azienda operato dal contribuente, le operazioni di compensazione avrebbero dovuto essere effettuate seguendo una speciale procedura mediante la compilazione di due quadri "VA" (l'uno per la società conferente, l'altro per la conferita) nella specie, non rispettata; controdeduceva il contribuente allegando copia della sentenza della CTR della Campania n. 4789 del 6 ottobre 2020, con la quale, respingendo l'appello dell'Ufficio, era sl:ata confermata l'illegittimità di analogo atto impositivo con riguardo alla precedente annualità 2014; - la CTR, per quanto di interesse, ha confermato la illegittimità della cartella di pagamento ex art. 54bis cit. avuto riguardo a "quanto convincentemente argomentato in primo grado nonché da questo stesso giudice di appello con la citata sentenza n. 4789/2020 avente ad oggetto la medesima vicenda sebbene riferita al precedente anno di imposta (2014)" atteso che non risultava in discussione l'effettuazione dei versamenti oggetto di rivendicazione dalla conferitaria Caseificio Ponticorvo s.r.l. mediante compensazione con parte di un credito Iva a quest'ultima ceduto a seguito del conferimento della ditta individuale con conseguente estinzione del debito residuo a carico della ditta; - il contribuente resiste con controricorso;

è rimasta intimata l'Agenzia delle entrate-riscossione;-sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; CONSIDERATO CHE - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli arti. 111, comma 6 Cost., 36, comma 2, n. 4 e n. 5 del D.Lgs. n. 546/92 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere la CTR confermato l'illegittimità della cartella di pagamento in questione con una motivazione apparente, limitandosi a richiamare per relationem altre due pronunce, senza illustrarne il contenuto né tantomeno esporre le ragioni per le quali le stesse fossero state ritenute condivisibili alla luce delle censure mosse dall'Ufficio in sede di gravame; - il motivo è fondato; -va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c,, comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali ,argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti".

Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr.

Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass.22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017;

Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020); -peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la c:ondivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017).

Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013); -nel caso di specie, la sentenza della CTR ha osservato che l'appello dell'Ufficio non poteva essere accolto "secondo quanto con vincentemente argomentato in primo grado nonché da questo stesso giudice di appello con la citata sentenza n. 4789/2020 avente ad oggetto la medesima vicenda sebbene riferita al precedente anno di imposta (2014)" atteso che non risultava in discussione l'effettuazione dei versamenti oggetto della pretesa impositiva dalla conferitaria Caseificio Ponticorvo s.r.l. mediante compensazione con parte di un credito Iva a quest'ultima ceduto in sede di conferimento della ditta individuale; con ciò aderendo al contenuto - peraltro genericamente riportato nella parte in fatto - delle richiamate pronunce - con una motivazione laconica che non consente di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure e di quella della CTR della Campania n. 4789/2020 il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, trascritti in ricorso e concernenti:

1) l'irregolare utilizzo del codice identificativo "62" nel modello F24 (indicando sia il debitore che il soggetto titolare del credito) atteso il necessario rispetto, con riguardo alle operazioni straordinarie di conferimento d'azienda, della particolare modalità di indicazione in dichiarazione dei crediti di natura fiscale consistente nella compilazione di due quadri "VA", l'uno per la conferente e l'altro per la conferitaria;

2) la mancata indicazione nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2011, presentata dalla Caseificio Ponticorvo, solo in data 4.11.2015, del credito conferito dalla ditta Ponticorvo;

3) la infondatezza della eccezione di presunta duplicazione della pretesa impositiva;

4) la infondatezza della eccezione relativa alla presunta illegittimità della sanzioni iscritte; pertanto, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, come reso evidente dal contenuto della stessa, «non solo non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione)» (Cass. n. 777 del 2011), ma le considerazioni svolte «non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente» e di certo non «può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr.

Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L'impossibilità di individuare l'effettiva rado decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di "motivazione apparente" innanzi delineata» (Cass. S.U. citate); -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spes