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Ordinanza — n. 25911/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority appeal, ruling late voluntary disclosure rate payments void benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25911/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding voluntary disclosure benefits. The authority argued that failing to pay subsequent installments on time invalidated the tax amnesty, while the taxpayer contended the delay did not negate the initial cooperation. The court ruled in favor of the authority, citing Constitutional Court precedents that define the late payment of rates as a condition for losing the procedural benefits.

Regesto Legislator

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Art. 5-quater, 5-quinquies del d.l. n. 167/1990; The failure to pay subsequent installments within the prescribed deadlines constitutes a ground for the loss of benefits under the voluntary disclosure procedure.

Parole chiave

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voluntary disclosure procedure tax rate payments benefits revocation late installment default tax amnesty conditions dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione pagamenti rateali

Disposizioni normative citate

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Art. 5-quater, comma 1, lettera b) del d.l. n. 167 del 1990
261 del 2020 che, investita dalla CTP di Genova, con ordinanza del 7 gennaio 2019, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
Art. 5-quinquies, comma 10 del d.l. n. 167 del 1990
261 del 2020 che, investita dalla CTP di Genova, con ordinanza del 7 gennaio 2019, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
Legge n. 186 del 2014
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 261 del 2020 della Corte costituzionale
Sentenza n. 288 del 2019 della Corte costituzionale
Sentenza n. 163 del 2014 della Corte costituzionale
Sentenza n. 126 del 2015 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13933-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 1; ricorrente - contro MARIANELLI Bruna Serafina Mafalda; - intimata - avverso la sentenza n. 671/04/2020 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento e un atto di contestazioni di sanzioni emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di Bruna Serafina Mafalda MARIANELLI a seguito del rilevato mancato perfezionamento della procedura c.d. di voluntary disclosure di cui alla legge n. 186 del 2014, cui aveva aderito la contribuente con richiesta di rateizzazione di guanto dovuto omettendo, però, di versare alle relative scadenze le rate successive alla prima, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte respingeva l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che la revoca dei benefici di cui alla predetta legislazione premiale conseguisse al mancato versamento delle rate e non al loro ritardato pagamento; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica l'intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5-quater e 5-quinquies del d.l. n. 167 del 1990, convertito cori modificazioni dalla legge n. 227 del 1990, vigente ratione temporls, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che il tardivo versamento delle rate dovute dalla contribuente a seguito dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, introdotta dalla legge n. 186 del 2014, con gli artt. da 5-ter a 5-septies inseriti nel d.l. 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non costituisse ragione di perdita dei benefici di cui alle citate disposizioni.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Al riguardo va osservato che la questione è stata esaminata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 2020 che, investita dalla CTP di Genova, con ordinanza del 7 gennaio 2019, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 e 5-quinquies, comma 10, del medesimo d.l. nella parte in cui prevedono che il mancato pagamento delle rate dovute nei termini previsti dalla prima delle citate disposizioni comporta il venir meno degli effetti della procedura di collaborazione volontaria, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal giudice a quo evidenziando «che il rimettente non considera adeguatamente che i censurati articoli della disciplina di voluntary disclosure sono stati introdotti nell'ambito di una procedura eccezionale rivolta a consentire, per un circoscritto periodo di tempo, ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative, presentando un'autodenuncia completa delle violazioni tributarie commesse, cori conseguente obbligo di versare, entro termini perentori, imposte e interessi in misura piena, ottenendo, al contempo, una considerevole riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità penale di alcuni connessi reati fiscali»;

«che risulta conseguentemente erronea l'affermazione del rimettente circa la natura sanzionatoria della censurata disciplina di voluntary disclosure» e «che trattasi, invece, di mera disciplina della decadenza, in realtà essenziale ai fini di una corretta applicazione dell'eccezionale procedura e di non pregiudicare oltremodo l'ordinaria applicazione delle norme sanzionatorie poste a presidio dell'inderogabilità del dovere tributario (sentenza n. 288 del 2019)». Precisava, inoltre, la Corte che, a fronte di una richiesta del giudice rimettente di pronuncia ablativa contrastante con quella, emi/eente dalla motivazione, di un intervento di tipo additivo-manipolativo, doveva ritenersi «inammissibile una pronuncia meramente demolitoria, perché lascerebbe del tutto privo di disciplina il versamento tardivo, impedendo ogni possibilità di recupero delle somme illegittimamente sottratte all'erario, dando quindi «luogo ad un assetto non in linea con le coordinate generali del sistema» (sentenza n. 163 del 2014)» e che era altrettanto «inammissibile un intervento additivo, perché in presenza di una pluralità di opzioni dirette a ovviare al vulnus lamentato dal rimettente, tale intervento risulterebbe invadere lo spazio riservato al legislatore (sentenza n. 126 del 2015)».

4. Da quanto detto discende, quindi, la fondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente nel motivo di cassazione che va, pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio vanno integralmente compensate essendo stata la causa decisa sulla base della recente pronuncia della Corte costituzionale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente.