Cassation court quashes tax tribunal decision for inadmissibly using late evidence previously ruled unusable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Lazio Regional Tax Commission's decision, which had accepted an appeal based on late evidence. The taxpayer argued the commission improperly utilized documents not presented during the initial summons phase. The court ruled that evidence previously declared inadmissible in a prior rescissory proceeding could not be used again, violating procedural principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 383, 384, 394 c.p.c.: The court established that evidence previously declared inadmissible in a rescissory proceeding cannot be utilized in a subsequent judgment, as such prior rulings preclude its use to violate the right of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1215-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro NICOLANTI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 35, presso lo studio dell'avvocato SAMAN DADMAN, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI DI MATTEO; - controricorrente - 372. avverso la sentenza n. 5625/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Com.
MARCELLO 1ARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che in sede rescissoria ha accolto l'appello del contribuente, sulla base di documenti non offerti in sede di invito a presentarsi presso l'Ufficio, perché invito non specifico nelle sue conseguenze, in quanto non ricevuto per mancanza di ritiro del relativo plico notificato. Il ricorso è affidato a tre motivi cui replica la parte contribuente, svolgendo tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. violazione degli articoli 383, 384 e 394 c.p.c., laddove la CTR in sede rescissoria ha dichiarato di attenersi al principio espresso da questa Corte, tuttavia valutando nuovamente la documentazione tardivamente prodotta, sull'assunto che il contribuente non aveva avuto la notizia precisa dell'invito e delle sue conseguenze. Nel giudizio rescindente questa Corte, con ordinanza n. 22992/2016, ha statuito l'illegittimità dell'assunto per cui "la mancata risposta del contribuente nella fase precontenziosa non poteva implicare la perdita in capo a questi del proprio diritto di difesa".
Inoltre, ha espressamente inficiato la complessiva valutazione del materiale probatorio così formato, donde ne è precluso l'utilizzo nel giudizio rescissorio. Nel Ric. 2021 n. 01215 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- caso in esame la CTR ha posto a fondamento del proprio giudizio l'apporto probatorio del contribuente che questa Corta aveva (già) dichiarato inutilizzabile, donde il motivo è fondato e merita accoglimento. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, relativo alla conoscenza legale o reale dell'invito a presentarsi presso gli uffici finanziari o a produrre documenti, con il preciso avviso che quanto non prodotto in quella sede non potrà essere presentato in seguito.
Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, nonché violazione di giudicato interno sceso sulle modalità di notifica dell'invito a presentarsi. Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo, la sentenza merita cassazione con rinvio al giudice d'appello perché si uniformi ai prefati principi. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio