Cassation court allows appeal against tax ruling for new arguments not raised in prior proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that partially accepted new arguments. The lower court had applied a commercial cost method to a production company's assets despite no prior objection, violating the prohibition on new issues in tax appeals. The court ruled that the prohibition against new arguments applies only to technical exceptions, not to new defensive arguments or logical perspectives on existing facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 30 n. 5 c.p.c.: The prohibition against new issues in tax appeals applies strictly to technical exceptions and does not bar the introduction of new defensive arguments or alternative logical perspectives on facts already contested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1214-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro RUSSO MANGIMI SPA; - intimata- avverso la sentenza n. 7062/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Co tts MARCELLO MARIA FRACANZANI.
RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che in sede rescissoria ha apprezzato parzialmente le ragioni della contribuente, accogliendo motivi nuovi, non dedotti nelle precedenti fasi o gradi del giudizio. Più in particolare, il giudice del rinvio ha ritenuto errato il metodo di calcolo del ricarico operato dall'Ufficio, solo sui beni di produzione del contribuente, ma con un metodo di costo del venduto tipico di azienda mercantile e non di un'azienda di produzione, qual essa è, mentre alcuna doglianza in questo senso sarebbe mai stata mossa in alcuna parte del giudizio, tampoco poteva essere considerata nella fase rescissoria.
Il ricorso è affidato a due motivi, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, divieto di ius novorum in sede di rinvio. Il motivo assolve l'onere di esaustività e completezza, riportando gli stralci degli atti processuali ove si evince la novità dell'argomento. Sul punto è stato affermato che, nel processo tributario il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni (non rilevabili d'ufficio) posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguardano eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso Ric. 2021 n. 01214 sez.
MT - ud. 08-06-2022 -2- che le difese, le argomentaziond, e le prospettazioni con cui l'Amministrazione si difende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto (Cfr. Cass. V, n. 2413/2021). Nel caso in esame, gli argomenti posti a fondamento della gravata sentenza -come sopra illustrati- non possono ritenersi mere argomentazioni difensive, donde il motivo è fondato ed assorbente. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 30 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, costituito dal metodo di elaborazione del ricarico.
Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza merita cassazione con rinvio al giudice d'appello perché si uniformi ai prefati principi. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di