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Ordinanza — n. 25879/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal regarding IRAP organization requirements, rejecting absolute financial figures as sole proof of autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25879/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of the Tax Court's decision denying IRAP exemption. The taxpayer argued that the Regional Commission failed to properly assess organizational autonomy based on financial data, while the Revenue Agency contended that the lower court correctly rejected the claim due to insufficient evidence. The Court ruled that absolute compensation amounts and cost ratios do not automatically prove organizational autonomy, as high fees may reflect activity value and costs may be personal expenses, thus remanding the case for a balanced assessment.

Regesto Legislator

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Art. 2, 3 comma 1 lett. i) d.lgs. n. 447/1997; The existence of an autonomous organization cannot be deduced solely from absolute compensation values or cost ratios, as these figures may reflect the specific value of the activity or personal expenses rather than organizational structure, requiring a balanced evaluation by the referring court.

Parole chiave

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IRAP tax exemption organizational autonomy financial compensation analysis tax court review professional organization criteria crescita in giudicato della tassazione contenzioso tributario diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 3 comma 1 lett. i) d.lgs. n. 447/1997

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23557 del 2016
Cass. n. 12929 del 2019
23557 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 12929 del 2019 e Cass.
Cass. n. 7652 del 2020
12929 del 2019 e Cass. n. 7652 del 2020, nonché n.
Cass. n. 28346 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24905-2020 proposto da: MARAGLINO LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ELIA, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 3864/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLL-k, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Col,k4, MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CTP di Taranto dove non erano apprezzate le ragioni del contribuente in tema di notifica della cartella e, per quanto interessa il prosieguo, in tema di requisiti organizzativi di studio legale per assoggettamento ad IRi-kP. Più in particolare, il collegio di seconde cure ha fatto proprio la motivazione di primo grado per quanto attiene la regolarità della notifica e del contenuto degli atti impositivi, ha ricordato come la professione di avvocato non sia a priori esclusa dalla soggezione all'Irap ed ha analizzato alcuni elementi indicatori dell'organizzazione che superi il minimo indispensabile per l'esercizio della libera professione.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso il patrono erariale. CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione degli articoli 2 e 3, primo comma, lett.

i) d.lgs. n. 447/1997, nella sostanza negando di disporre di organizzazione autonoma, non essendo sufficienti le somme erogate ad altri colleghi per collaborazioni, ritenute rilevanti dal giudice di merito, senza un effettivo bilanciamentokn rapporto con il fatturato (la CTR parla di "abbastanza rilevanti"). In questo senso, la sentenza in scrutinio in effetti non si è attenuta al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il valore assoluto Ric. 2020 n. 24905 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- dei compensi ed il valore assoluto dei costi (così come il loro reciproco rapporto percentuale) non costituiscono elementi utili per desumere l'esistenza di una autonoma organizzazione, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere di per sé sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell'attività professionale esercitata (si pensi al chirurgo plastico delle dive dello spettacolo), e l'elevato ammontare delle spese può derivare da costi che possono essere, ad esempio, strettamente afferenti all'aspetto personale dell'attività professionale (si pensi alle spese alberghiere o di rappresentanza o alle ulteriori documentabili come l'assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale, etc.) e costituenti mero elemento passivo per l'esercente l'attività professionale, ed altre, come nel caso di compensi a terzi, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all'implementazione dell'aspetto "organizzativo", e perciò stesso inidonee a descrivere "il modo in cui l'attività è concretamene esercitata" (così in Cass. n. 23557 del 2016 e, più recentemente, Cass. n. 12929 del 2019 e Cass. n. 7652 del 2020, nonché n. 28346 del 2021).

Tale confronto ponderale dev'essere dunque demandato al giudice del rinvio. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 08 giugno 2022 Ric