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Ordinanza — n. 25876/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax agency, quashing regional commission's fee order for lack of detailed calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25876/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Petrone Erasmo's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision on litigation costs. The Commission had issued a single lump-sum fee for two trial levels without distinguishing expenses or providing specific reasons for any adjustments. The court ruled that judges must separately calculate fees for each trial stage and justify any deviations from standard tariffs to ensure transparency and control.

Regesto Legislator

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Art. 4 DM 5 aprile 2014 n. 55; Art. 91, 132 c.p.c.: In judicial cost liquidation, the judge must determine expenses and fees distinctly for each trial level, providing specific motivation for any deviations from standard tariffs to allow parties to verify the calculation criteria.

Parole chiave

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judicial cost liquidation separate fee determination tax agency appeal procedural transparency Cassation Court ruling Regional Tax Commission tariff deviation justification pagamento dell'emolumento

Disposizioni normative citate

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Art. 4 DM 5 aprile 2014 n. 55
Art. 91 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623
Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass.
Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890
Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021
Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 89 del 07/01/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 30695-2020 proposto da: PETRONE ERASMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2199/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. ‘ Premesso che:

1. Petrone Erasmo, lamentando violazione degli artt. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n.55, 91, 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR del Lazio, chiamato quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte n.20347/19 a decidere delle spese dell'intero processo originato dall'impugnazione di esso ricorrente avverso un'intimazione per circa 11.000,00 notificata da Equitalia Sud il 5.2.2010, ha disposto: "le spese vanno così determinate: per il giudizio di primo grado e per quello di secondo grado, nella misura complessiva di euro 2000,00, con distrazione in favore dell'avvocato Gianluca Fontanella, dichiaratosi antistatario; per il giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione nella misura di Euro 2000,00, con distrazione in favore dell'avvocato Gianluca Fontanella, dichiaratosi antistatario; per il presente giudizio nella misura complessiva di euro 500,00, con distrazione in favore dell'avvocato Gianluca Fontanella, dichiaratosi antistatario";

2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

3. il ricorrente ha deposito memoria; considerato che:

1. questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890), ha affermato il principio secondo cui «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese»;

2. questa Corte ha altresì affermato il principio per cui "In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Sez. 3-, ordinanza n.89 del 07/01/2021);

3. con un'unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito e col riconoscimento, non giustificato da alcuna motivazione, di per spese in misura che, pur tenendo conto delle eventuali riduzioni sino al minimo, è inferiore, anche per ciò che concerne il giudizio di rinvio, rispetto al parametro di riferimento per lo scaglione di valore proprio della controversia in oggetto (tra 5201,00 e 26.000,00), la CTR non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi0 di diritto;

4. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei primi due giudizi di merito e nel giudizio di rinvio, la causa va rinviata alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di questo procedimento. Così deciso in Roma nella camera di c