Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling notification to 'absolutely unreachable' persons requires specific local searches.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the taxpayer's appeal against a tax collection order, overturning the lower tribunal's dismissal. The taxpayer argued that the tax authority failed to conduct necessary local registry searches after the taxpayer moved within the same municipality, violating procedural rules for 'absolutely unreachable' notifications. The court held that the lower tribunal erred by accepting the mere absence of the taxpayer at the old address as sufficient proof of irreperibility without verifying specific local searches.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, comma 1, lett. e) dPR 600/73; Art. 26 dPR 602/1973: Notification to an 'absolutely unreachable' taxpayer requires the notifier to conduct specific and concrete searches within the municipality of the known fiscal domicile to verify the absence of any residence, office, or business, rather than relying solely on the lack of presence at the previous address.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14868/2020 proposto da: VALLE VITTORIO (C.F.: VLLVTR69E20F839F), nato a Napoli (NA) il 20.05.1969 e residente in Castel di Sangro (AQ), alla Via Porta Napoli, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Aversa n. 39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Iacobucci, unitamente all'Avv. Giuseppina Negro (C.F.: NGRGPP56L45B963D), che lo rappresenta e difende, giusta mandato rilasciato su foglio separato ma da considerarsi in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate - Riscossione; - resistente - -avverso la sentenza n. 131/2020 emessa dalla CTR Molise il 26/02/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Valle Vittorio impugnava l'intimazione di pagamento, notificata in data 27/2/2017, recante la richiesta di pagamento della somma di C 8.375,28, dovuta in virtù della sottesa cartella di pagamento che il ricorrente affermava non essergli stata regolarmente notificata, con conseguente estinzione della pretesa fiscale, essendo maturata la prescrizione.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Isernia rigettava il ricorso, con •sentenza che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise su impugnazione del contribuente. I giudici di seconde cure ribadivano la legittimità della notifica effettuata, con le forme previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), dPR 600/73 dell'«irreperibilità assoluta», presso il domicilio fiscale conosciuto dall'Ufficio, senza che avesse alcun rilievo la variazione di residenza del contribuente, dal Comune di Castel San Vincenzo a quello di Castel di Sangro, risultante dai certificati storici, mai comunicata all'Amministrazione Finanziaria.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, deducendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha depositato «atto di costituzione» al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con un unico motivo Valle Vittorio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 dPR 602/1973, 60, comma 1, lett. e), dPR nr. 600/73 e 6 d.lvo 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; si sostiene, per quanto di interesse in questa sede, che la CTR avrebbe errato nel ritenere che, per legittimare la notifica con il rito degli «irreperibili assoluti», fosse sufficiente il mancato rinvenimento del destinatario all'indirizzo fornito dal notificante senza effettuare ulteriori indagini e ricerche all'anagrafe del comune presso i cui uffici risultava il trasferimento della residenza del contribuente nel Comune di Castel di Sangro. 1.1.
Il motivo è fondato per quanto di ragione. E' pacifico che la cartella di pagamento, sottesa alla impugnata intimazione, sia stata notificata alizs contribuente con il procedimento di notifica previsto dall'art. 60, comma 1, lett. e), del dPR n. 600 del 1973, espressamente richiamato dall'art. 26, ultimo comma, dPR nr. 602/73. Per il perfezionamento della cosiddetta «notifica dell'irreperibile assoluto» occorre:
a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale;
b) l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune;
c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. Al riguardo questa Corte ha affermato che «In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abita più nè l'abitazione nè l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale» (cfr., fra le tante, Cass. nn. 1338/2019 e 2877/2018).
E' stato, inoltre, precisato che «nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame» (cfr. Cass. n. 2884/2017). In definitiva, la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett.
e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto; in tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c. (Sez. 5, Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020). Ancora più precisamente è stato chiarito (Sez. 5, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020) che la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett.
e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune. 1.2. La CTR, nell'affermare l'infondatezza e l'irrilevanza delle doglianze dell'appellante in ordine alla circostanza che il messo notificatore non avesse indicato nella relata le attività di ricerca svolte, limitandosi ad annotare che «il destinatario risulta trasferito ignorasi dove», non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra esposti.
2. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa alla CTR del Molise in diversa composizione, che dovrà accertare se il messo notificatore abbia o meno esperito specifiche e concrete ricerche e/o abbia assunto informazioni su eventuali mutazioni di domicilio nello stesso comune di residenza, nonchè provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della C