Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25818/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision due to missing municipality in 1990 earthquake decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25818/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision, quashing the lower court ruling. The commission had rejected the agency's claim that the taxpayer, residing in Trecastagni, was ineligible for a tax refund benefit because that municipality was not listed in the 1990 earthquake decree. The court held that residence in a listed municipality is a constitutive fact for the right to the refund, and the taxpayer failed to prove this condition was met. Consequently, the original taxpayer's claim for a partial tax refund was dismissed in the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 665 della legge n. 190 del 2014; Art. 3 del D.P.C.M. del 15 gennaio 1991: Residence in a municipality listed in the 1990 earthquake decree is a constitutive fact for the right to the tax refund, and the taxpayer bears the burden of proving this condition.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund eligibility earthquake disaster zone municipal listing requirement burden of proof taxpayer tax administration defense ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 665 della legge n. 190 del 2014
289 del 2002; la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che: ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n.
Art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990
190 del 2014, nonché dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del D.P.C.M.
D.P.C.M. del 15 gennaio 1991
3, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente omesso di considerare la circostanza che il contribuente Lorena Alberto era residente nel comune di Trecastagni, che non è inserito nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
22-06-2022 -2- 1991 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente omesso di considerare la circostanza che il contribuente Lorena Alberto era residente nel comune di Trecastagni, che non è inserito nel D.P.C.M.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 8999 del 2009
Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass.
Cass. n. 27305 del 2021
8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass.
Cass. n. 19215 del 2022
27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di ricorso sia fondato.
Cass. n. 718 del 2022
del 15 gennaio 1991 che elenca i comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa considerati danneggiati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 Orbene, secondo questa Corte (Cass. n. 718 del 2022):
Cass. n. 28103 del 2021
Cass. n. 28102 del 2021
22-06-2022 -3- analogo si sono pronunciate anche Cass. n. 28102 del 2021 e Cass.
Cass. n. 28829 del 2021
28102 del 2021 e Cass. n. 28829 del 2021 (in cui peraltro si chiarisce che quella dedotta dall'Agenzia delle entrate non è una quaestio facti).
Cass. n. 11682 del 2007
57, in quanto, comunque, attengono all'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato» (Cass. n. 11682 del 2007; in senso conforme, Cass.
Cass. n. 1133 del 2009
11682 del 2007; in senso conforme, Cass. n. 1133 del 2009 e n.
Cass. n. 21314 del 2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14472-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - Contro LORENA ALBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 6764/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 25/11/2020; //v udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente, residente a Trecastagni, avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che: ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, i contribuenti che non svolgono attività d'impresa nei comuni interessati dal sisma del 1990 hanno diritto al rimborso del 90% delle somme versate al Fisco relative agli anni 1990-1992 qualora l'istanza sia stata presentata entro il 1° marzo 2010 (nel caso di specie è stata presentata il 21 dicembre 2007); come affermato dalla giurisprudenza di legittimità la circostanza che la somma oggetto della richiesta di rimborso sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio in questione.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, mentre la parte contribuente non si costituisce. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nonché dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del D.P.C.M. del 15 gennaio Ric. 2021 n. 14472 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- 1991 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente omesso di considerare la circostanza che il contribuente Lorena Alberto era residente nel comune di Trecastagni, che non è inserito nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991. Il collegio ritiene, difformemente rispetto alla proposta del relatore (Cass., sez. un., n. 8999 del 2009; Cass. n. 27305 del 2021 Cass. n. 19215 del 2022), che il motivo di ricorso sia fondato. Infatti, il comune di Trecastagni, ove all'epoca risiedeva il contribuente, non è ricompreso nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991 che elenca i comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa considerati danneggiati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 Orbene, secondo questa Corte (Cass. n. 718 del 2022):

«la residenza in uno dei comuni di cui all'elenco del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso»; inoltre, secondo Cass. n. 28103 del 2021, «a nulla rileva, poi, la circostanza che la questione relativa alla residenza da parte del contribuente in un Comune fuori «cratere» del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990 non sia stata sollevata nei giudizi di merito dal momento che «nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi quindi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto.

Ne consegue che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall'amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in quanto, comunque, attengono all'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato» (Cass. n. 11682 del 2007; in senso conforme, Cass. n. 1133 del 2009 e n. 21314 del 2010)»; in senso Ric. 2021 n. 14472 sez. MT - ud. 22-06-2022 -3- analogo si sono pronunciate anche Cass. n. 28102 del 2021 e Cass. n. 28829 del 2021 (in cui peraltro si chiarisce che quella dedotta dall'Agenzia delle entrate non è una quaestio facti).

Pertanto, poiché la residenza in uno dei Comuni di cui all'elenco contenuto all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso, tale circostanza deve ovviamente essere provata dal contribuente e quindi erra la Commissione Tributaria Regionale là dove ha posto il relativo onere probatorio a carico dell'Agenzia delle entrate. Dunque, ritenuta la fondatezza del motivo, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto, la sentenza va cassata e, decidendosi la causa nel merito, va respinto l'originario ricorso del contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale (Cass. n. 28102 del 2021).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge l'originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. C