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Ordinanza — n. 25779/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25779/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25779/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7232-2021 proposto da: F.LLI DE ROSA DI DE ROSA PAOLO E GENNARO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIOIA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO ROSELLI, LUCIANO COSTANZO; - ricorrente - contro COMUNE DI AVERSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NERONE; - controrícorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 529/10/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co:

Regesto Legislator

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art. 118 disp. Att. C.p, art. 132 comma 2 c.p, art. 92 c.p, art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Ordinanza — n. 25779/2022 — snciv · Corte di Cassazione: MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La soc. contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania ove ha confermato la pronuncia della CTP di Caserta, nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio, motivando sulla vittoria in rito (prescrizione) da parte del contribuente. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Ha spiegato difese il Comune di Aversa con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c.: nullità e/o illegittimità della sentenza oggetto di gravame per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. art. 118 disp.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo credito contestato difetto di legittimazione dell'associazione legittimazione per agire in via esecutiva prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assenza d'obbligo comunale

Disposizioni normative citate

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art. 118 disp. Att. C.p
art. 132 comma 2 c.p
comma 2 art. 132 comma 2 c.p.c.
art. 92 c.p
Ed infatti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Analoga disposizione vige nel processo tributario ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7232-2021 proposto da: F.LLI DE ROSA DI DE ROSA PAOLO E GENNARO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIOIA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO ROSELLI, LUCIANO COSTANZO; - ricorrente - contro COMUNE DI AVERSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NERONE; - controrícorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 529/10/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La soc. contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania ove ha confermato la pronuncia della CTP di Caserta, nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio, motivando sulla vittoria in rito (prescrizione) da parte del contribuente. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Ha spiegato difese il Comune di Aversa con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c.: nullità e/o illegittimità della sentenza oggetto di gravame per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. art. 118 disp.

Att. C.p.c. comma 2 art. 132 comma 2 c.p.c. n. 4 e art. lii Cost. per aver statuito la correttezza della sentenza di primo grado e, di conseguenza, confermato la compensazione delle spese di lite e individuato i "giusti motivi" nell'accoglimento della domanda "per soli motivi di prescrizione" del credito. Violazione di legge. In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr., da Ric. 2021 n. 07232 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- ultimo, Cass. V. n. 1950/2022). Tale non può considerarsi la motivazione di ritenere di così operare "l'accoglimento del ricorso solo per motivi di prescrizione" il ricorso è fondato. Ed infatti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirirnenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cfr.

Cass VI — 5 n. 3977/2020). Analoga disposizione vige nel processo tributario ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di l