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Ordinanza — n. 25778/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority's appeal on litigation costs, ruling compensation requires explicit exceptional reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25778/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal regarding litigation cost allocation, quashing the lower court's decision. The appellant argued that costs should follow the outcome, but the court found the reasoning insufficient under specific statutory requirements. Consequently, the court held that cost compensation demands explicit justification of grave and exceptional reasons, which were absent in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: Compensation of litigation costs is permitted only upon the presence of grave and exceptional reasons, which the judge must explicitly indicate in the reasoning.

Parole chiave

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litigation costs compensation tax procedure law exceptional reasons requirement judicial reasoning standard cost allocation rules sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, ove la condanna alle spese segue la soccombenza (anche virtuale), salvo gravi a giustificati motivi da indicare in sentenza.
Art. 92 c.p.c.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
d.l. n. 132 del 2014
92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto Ric.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, ove la condanna alle spese segue la soccombenza (anche virtuale), salvo gravi a giustificati motivi da indicare in sentenza.
art. 92 c.p
Ed infatti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. V. n. 1950/2022
In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr., da ultimo, Cass. V. n. 1950/2022).
Cass VI — 5 n. 3977/2020
Cass VI — 5 n. 3977/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4934-2021 proposto da: DEL PRETE ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato EGID [O LIZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI BOCCHINO; - iicorrentE - contro COMUNE DI BENEVENTO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 3450/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Cc): MARCELLO MARIA FRACANZAN I.

RILEVATO La contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la sentenza della C1 P di Benevento in ordine alla compensazione delle spese di lite, pur accogliendo le domande della parte privata, per la parte residua dopo l'intervento di autotutela (sgravio) dell'incaricato per la riscossione. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Sono rimasti intimati tanto il civico ente che l'incaricato per la riscossione. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, ove la condanna alle spese segue la soccombenza (anche virtuale), salvo gravi a giustificati motivi da indicare in sentenza. In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr., da ultimo, Cass. V. n. 1950/2022). Tale non può considerarsi la motivazione in ordine a "la peculiarità della vicenda in esame", come si legge nella gravata sentenza.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto Ric. 2021 n. 04934 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cfr.

Cass VI — 5 n. 3977/2020). Analoga disposizione vige nel processo tributario ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti