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Ordinanza — n. 25777/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal, ruling that changing the tax claim basis mid-proceeding violates procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25777/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had overturned the lower court ruling in their favor. The taxpayers argued the tax authority improperly altered the legal basis of the tax assessment from omitted declaration to insufficient payment during the proceedings. The court held that this change constituted a new claim beyond the original scope, violating procedural obligations and preventing the judge from reclassifying the offense.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 1 legge 241/1990; Art. 7 comma 1 legge 212/2000: The administrative authority cannot unilaterally alter the legal basis and factual premises of a tax assessment during proceedings, as this violates the principle of fixed cause of action and exceeds the limits of permissible amendment of the complaint.

Parole chiave

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tax assessment alteration omitted declaration insufficient payment procedural amendment limits fixed cause of action tax liability classification administrative procedure compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 1 della legge 241/1990
Art. 7 comma 1 della legge 212/2000
212 del 2000, art. 7, infatti, prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".
Art. 5 n. 1 del D.Lgs 504/1992
Art. 14 comma 2 della legge 342/2000
Art. 16 della legge 472/1997
Art. 18 della legge 472/1997
La procedimentalizzazione disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 74 comma secondo della legge 342/2000
Né sussistono le condizioni per rettificare l'atto impositivo sulla base dell'art. 74 comma secondo della legge 342/2000 dovendosi rilevare che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguarda l'omessa denuncia e versamento Ici e non già per insufficiente versamento del tributo.
Art. 91 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003
Cass., sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6636
Cass., sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6636; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20251
6636; Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20251; Cass., sez.
Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 990
20251; Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 990).
Cass., n. 2956 del 10.2.2006
Cass., 2019 n. 8625
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23018-2021 proposto da: GALEONE DANIELA, GALEONE ALESSANDRO, nella qualità di eredi di DI VENOSA ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato CHIARA CAROLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE RINALDI; - ricorrenti - contro COMUNE DI LEPORANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SAMUELE DONATELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1241/29/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 23018 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che: 1.1a CTR della Puglia, con sentenza n.1241/2021, accoglieva l'appello del Comune di Leporano nei confronti di Alessandro e Danie e Galeone, eredi di Anna Di Venosa, avverso la sentenza della CTP di Taranto avente ad oggetto l'impugnativa di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento Ici anno 2001. Rilevava che il giudizio riguardava l'avviso di accertamento poi rettificato in avviso di liquidazione emesso per il recupero del tributo in virtù del classamento effettuato a suo tempo nei confronti di un compendio immobiliare degli appellati.

Osservava che la variazione della rendita catastale mediante procedura Docfa risalente al 16.2.2004 non poteva avere effetti retroattivi e che correttamente l'Amministrazione aveva proceduto a liquidare l'imposta riducendo la pretesa iniziale in virtù degli importi parzialmente corrisposti dalla Di Venosa senza applicazione di interessi e sanzioni;

2. avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Leporano i emel_ UJUL-Ulk_, considerato che:

1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'ad 360,primo comma n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art 3 comma 1 della legge 241/1990 e dell'art 7,comma I della legge 212/2000. Si rileva che il Comune avrebbe provveduto a modificare la pretesa contenuta nell'avviso di accertamento originariamente fondata sull'omessa denuncia e sull'omesso versamento dell'imposta, in pretesa per insufficiente versamento dell'imposta, in tal modo apportando una variazione al petitum e alla causa petendi non consentita;

2. con un secondo motivo si deduce, ai sensi dell'ad 360, primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.5, n.1 del D.Igs 504/1992. Si lamenta che la CTR sarebbe incorsa in errore causato da uno scorretto comportamento processuale tenuto dal Comune il quale avrebbe artatamente depositato in causa ciò che gli faceva più comodo tacendo maldestramente dell'esito dei vari procedimenti tributari che avevano interessato il classamento delle unità immobiliare. Si osserva che a seguito delle alterne vertenze giudiziarie la rendita catastale definitivamente attribuita all'immobile è pari ad € 15.236,00;

3. questa Corte si è già pronunciata su fattispecie identiche relative a precedenti annualità d'imposta, con ordinanze n.25529/2021, n.24796/2021; n.24795/2021.

4. in piena adesione a quanto statuito con dette ordinanze, questo Collegio ritiene il primo motivo di ricorso fondato e assorbente. Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, infatti, prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". La motivazione dell'avviso di accertamento risponde ad un obbligo di carattere formale, a tutela del diritto di difesa del contribuente ex artt. 24 e 113 Cost.. L'Ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo la motivazione di cui si è detto, che delimita i confini della lite (Cass. n. 6103 del 2016).

Le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. L'obbligo di idonea e completa motivazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa.

Né è consentito all'Ufficio di porre a base della pretesa norme non invocate nella fase dell'imposizione, da cui derivi la necessità di svolgere distinti apprezzamenti in punto di fatto, giacché altrimenti ne verrebbe vulnerata la concreta possibilità 3 per il contribuente di esercitare il diritto di difesa a mezzo della esternazione dei motivi di ricorso, i quali necessariamente vanno rapportati a ciò che nell'atto risulta esternato. Si è affermato, infatti, che nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata (Cass., sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003;

Cass., sez. 5, 6 aprile 2016, n. 6636; Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20251; Cass., sez. 5, 21 ottobre 2015, n. 990). Ciò posto costituisce un dato acquisito in causa che l'originario avviso di accertamento era fondato sull'omesso denuncia e ome:sso versamento Ici rettificando nel corso del giudizio il provvedimento originario in avviso di liquidazione In tal modo l'Amministrazione comunale ha introdotto nel processo un diverso tema di indagine e di decisione, che ha alterato l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, andando oltre i limiti di una consentita emendatio libelli, avendo introdotto una nuova pretesa, fondata su differenti presupposti di fatto e di diritto.

La violazione dell'obbligo di versamento dell'obbligazione tributaria (che comprende sia l'omesso che l'insufficiente o tardivo versamento cfr Cass. n. 2956 del 10.2.2006 in materia di Iva) è ontologicamente diversa dalla violazione degli obblighi dichiarativi. La diversità del fatto contestato non consentiva pertanto al giudice di operare una sorta di derubricazione facendo rientrare nell'alveo del menzionato decreto, art.14, comma 2 (afferente le dichiarazioni infedeli) l'insufficiente versamento. La procedimentalizzazione disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art.

1) che prevede come momento necessario l'atto di contestazione delle violazioni (art.

16) e la specifica tutela giurisdizionale (art.

18) non consente al giudice una discrezionalità relativa alla possibilità di contestare d'ufficio una fattispecie diversa di illecito (Cass 2019 n. 8625). Né sussistono le condizioni per rettificare l'atto impositivo sulla base dell'art. 74 comma secondo della legge 342/2000 dovendosi rilevare che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio riguarda l'omessa denuncia e versamento Ici e non già per insufficiente versamento del tributo. Il predetto articolo infatti consente ai Comuni di recuperare la differenza di imposta fra quella determinata dai contribuenti sulla base della rendita presunta e quella determinata sulla base della rendita definitiva.

5. il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo resta assorbito e la decisione della CTR va cassata. Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e pertanto la causa può essere definitiva nel merito: l'originario ricorso va accolto.

6. Le spese della fase di merito vanno compensate in ragione dell'alternarsi delle decisioni. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del Comune (art.91 c.p.c.) e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario (art.93 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e decide nel merito con accoglirnento dell'originario ricorso dei contribuenti; compensa le spese di merito e condanna il Comune di Leporano a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1400,00, oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge ed oltre €200,,00 per esborsi, con distrazione delle spese a favore del procurato