Cassation court allows appeal by admitting re-proposed tax appeal reasons despite prior dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first ground of appeal, quashing the Regional Tax Commission's dismissal of the taxpayer's appeal. The taxpayer had re-proposed arguments regarding the notification defects and procedural flaws that were previously rejected by the first-instance court. The court ruled that the full devolutive nature of the appeal permits re-arguing these specific grounds, thereby overturning the inadmissibility decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 d.lgs. 546/92; In the tax procedure, the re-proposal of grounds for challenging the tax assessment appeal against the first-instance judge's arguments fulfills the specific burden of appeal imposed by Article 53 of D.Lgs. n. 546/1992, given the full devolutive character of the appeal as a means of grievance not limited to the control of specific defects but aimed at obtaining a substantive review of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4128-2021 proposto da: SCATTINO AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIULIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINA GUZZANTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 2025/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 04128 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che:
1. Scattino Agostino ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile, perché "pedissequamente [ripropositivo de] il ricorso presentato davanti alla CTP", l'appello di esso ricorrente avverso la decisione di primo grado reiettiva dell'originario ricorso contro l'avviso di accertamento per Irpef dell'anno 2009;
2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
3. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art.53 d.lgs. 546/92;
2. con il secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione di leggi in riferimento alla mancata pronuncia, da parte della CTR, circa la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento, alla irritualità della notifica dell'avviso, alla assenza di motivazione della sentenza impugnata, alla omessa pronuncia su difetti di contraddittorio verificatosi nel giudizio di appello;
3. con il quinto motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. per avere la CTR condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia sebbene quest'ultima si fosse costituita a mezzo di propri funzionari e non a mezzo di difensore esterno;
3. il primo motivo di ricorso è fondato. Il relativo accoglimento porta alla cassazione della sentenza con rinvio della causa alla CTIZ del Lazio, in altra composizione, per la decisione sull'appello malamente dichiarato inammissibile. Gli altri motivi restano assorbiti. 3.1. La fondatezza del primo motivo discende, per un verso, dall'insegnamento di questa Corte per cui "nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art.53 del d.lgs. n.546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (Cass.Sez. 6 5, ordinanza n.30525 del 23/11/2018) e, per altro verso, dal rilievo per cui, a fronte della pronuncia della CTP secondo la quale il ricorso originario doveva essere respinto per avere l'amministrazione dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento negata dal ricorrente, questi ha riproposto, tra i vari motivi d'appello, l'eccezione per cui il procedimento riotificatorio adottato -ex art.140 c.p.c.- non si era perfezionato, così criticando specificamente la sentenza appellata;
4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara gli altri motivi assorbiti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera