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Ordinanza — n. 25774/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against tax authority's correction notice due to lack of specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25774/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a company against a regional tax commission's decision to uphold a correction notice for IMU taxes. The company argued the notice lacked required factual premises and proper signatures, but the court found the administrative act sufficiently motivated under the law. Consequently, the court ruled that the tax authority correctly applied statutory requirements without needing to attach the specific tariff-setting resolution.

Regesto Legislator

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Art. 7 della L. n. 212 del 2000; Art. 3 della L. n. 240 del 1990: Administrative financial acts must state factual premises and legal reasons, and referenced acts must be attached; however, general acts known via publication do not require attachment, and lack of signature by the mayor does not nullify the act if signed by a designated official.

Parole chiave

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IMU tax correction administrative motivation attachment of acts signature validity tax authority appeal società immobiliare imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della L. n. 212 del 2000
Orbene, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 3 della L. n. 240 del 1990
con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli art. 3 1.241/90, 7 e 10 della 1.212/2000, 24 e 97 della Costituzione per avere la CTR ritenuto l'avviso motivato.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, c. 4
a quanto precede si aggiunge, da un lato che, il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, c. 4, nel prescrivere che l'avviso di accertamento sia sottoscritto da funzionario designato, non prevede affatto (così come del resto la I.
L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 162
con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione di norme di legge (art. 13, comma 9 bis del d.l.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30294-2020 proposto da: LE MERAVIGLIE DI INCARNATO SALVATORE E C. SNC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, INCARNATO ANTONIO, INCARNATO RAFFAELE, INCARNATO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NATALIA PAOLETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati ROBERTO PELLEGRINO, STEFANO PELLEGRINO; - ricorrenti - contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MARIA FERRARI, MARIA ANNA AMORETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1373/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. A Ric. 2020 n. 30294 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che:

1. la snc Le Meraviglie di Incarnato Salvatore e C., Antonio, Raffaele e Salvatore Incarnato ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuti legittimo l'avviso di rettifica per IMU del 2016 notificato dal Comune di Napoli in relazione ad alcuni immobili costruiti dalla società e destinati alla vendita;

2. il Comune di Napoli resiste con controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli art. 3 1.241/90, 7 e 10 della 1.212/2000, 24 e 97 della Costituzione per avere la CTR ritenuto l'avviso motivato. I ricorrenti affermano che il Comune non avrebbe precisato i presupposti su cui l'avviso è basato e deducono che all'avviso non sarebbe stato allegata la delibera, richiamata nell'avviso stesso, per la determinazione della tariffa; 1.1. la CTR ha affermato che l'avviso "era conforme al modello legalmente previsto e in uso nella prassi amministrativa".

Ha dato conto del fatto che l'avviso riportava "l'elenco dei beni immobili censiti, con le rispettive coordinate catastali, la tipologia, il titolo di possesso, la categoria, la classe, il valore, nonché il calcolo dettagliato del dovuto e del versato, degli importi per interessi e sanzioni". Ha evidenziato che la delibera del Consiglio comunale, richiamata nell'avviso, relativa alla determinazione della tariffa applicata, non era soggetta ad obbligo di allegazione "trattandosi di atto generale reso conoscibile mediante pubblicazione"; 2 il motivo è infondato. 2.1 L'art.7 della L. n. 212 del 2000, richiamando l'art. 3 della 1.240/1990, prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria siano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione" e che "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". 2.2.

Nel caso di specie, trattandosi di rettifica dell'insufficiente versamento IMU, le indicazione che la CTR ha rilevato essere presenti nell'avviso soddisfacevano pienamente l'obbligo di motivazione. E' poi ineccepibile che gli atti soggetti ad un regime di pubblicità legale quali le delibere di determinazione delle tariffe d'imposta non sono soggette all'obbligo di allegazione all'atto da cui sono richiamate né di riproduzione nel medesimo atto. Questa Corte ha infatti più volta precisato che "non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, atteso che si tratta di atti amministrativi di carattere generale che sono a disposizione del pubblico e vengono pubblicati con affissione all'albo pretorio" (tra altre, Sez. 5, Sentenza n. 3551 del 22/02/2005).

Orbene, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono, ripetesi, conoscibili (principio enunciato da Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012 in tema di ICI, ma estensibile in via generale anche alle altre imposte comunali);

3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione di norme di legge (art. 13, comma 9 bis del d.l. 201/11, 2, comma 5 bis, del d.l. 102 del 2013, 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c.) e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR negato che alla società spettasse il diritto all'esenzione prevista dall'art.13, comma 9bis, d.I.201/11 di cui si era di fatto avvalsa versando l'imposta nella misura ritenuta dal Comune insufficiente, in assenza di apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio malgrado che dal bilancio della società emergesse che vi erano e quali erano gli immobili realizzati dalla società, destinati alla vendita e non locati.

4. Il motivo è infondato. 4.1. L'art. 2 del d.l. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. prevede che alli 13 del d.l. 201/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati." Stabilisce inoltre (comma 5 bis) che "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma". 4.3. La CTR ha evidenziato che la società ricorrente non aveva presentato tale apposita dichiarazione ed aveva infondatamente ritenuto che l'indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita degli fosse sufficiente per aver diritto all'esenzione. 4.4. I ricorrenti che deducono di aver presentato come allegato 2 dell'atto di appello dichiarazioni IMU del 2016.

Non deducono trattarsi della suddetta apposita dichiarazione. 4.5. Deve dunque concludersi che la CTR ha, senza nulla trascurare di decisivo, ineccepibilmente applicato il testo normativo;

6. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione di leggi per avere la CTR escluso il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo. Sostengono che sarebbe mancata la prova di un atto, dirigenziale o di giunta, di nomina del funzionario responsabile;

7. il motivo è inammissibile perché prospetta in questa sede di legittimità, una questione nuova, diversa da quella sollevata nei gradi di merito. 7.1. I ricorrenti stessi ricordano di aver, con l'originario ricorso, eccepito il difetto di sottoscrizione dell'atto in quanto recante la firma del solo funzionario responsabile e non anche dal sindaco (v. pagina 6 del ricorso per cassazione). 7.2. La CTR ha evidenziato che l'eccezione era stata riproposta negli stessi termini in appello. 7.3. Dunque la questione sollevata nel merito non involgeva la legittimazione del funzionario sottoscrittore ma involgeva la sufficienza della sottoscrizione del funzionario o la necessità della sottoscrizione anche del sindaco. 7.4. a quanto precede si aggiunge, da un lato che, il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11, c. 4, nel prescrivere che l'avviso di accertamento sia sottoscritto da funzionario designato, non prevede affatto (così come del resto la I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 162) che al difetto di sottoscrizione -purché sia certa come nella fattispecie la riferibilità dell'atto all'ente impositore- consegua la nullità dell'atto, dall'altro lato, che la CTR, dopo aver ricordato che gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, ha dato conto del fatto che l'avviso in questione era stato sottoscritto sia dalla Dirigente Dottoressa Bencivenga sia dal funzionario responsabile Dottoressa Pandolfo e quindi non dal solo funzionario responsabile;

8. il ricorso deve essere rigettato;

9. le spese del giudizio di giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4.100,00, oltre rimborso spese generali, oneri accessori, come per legge, ed €200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 10 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. osì deciso in Roma, nella camera di con