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Ordinanza — n. 25773/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming retroactive application of tax audit terms for offshore financial activities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25773/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Ottavio Porro's appeal against the Emilia Romagna Regional Tax Commission's decision regarding tax audit timelines. Porro argued that provisions doubling audit and sanction terms for offshore financial assets applied retroactively to periods before July 2009, while the Tax Agency maintained their immediate applicability. The Court ruled that while the presumption of evasion lacks retroactive effect, the procedural extensions for audit deadlines and sanctions are procedural in nature and thus apply to past periods under the principle of 'tempus regit actum'.

Regesto Legislator

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Art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.l. 78/2009; While the presumption of evasion lacks retroactive effect, the procedural extensions for audit deadlines and sanctions apply retroactively to periods preceding their entry into force when tax evasion is involved.

Parole chiave

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retroactive application tax audit deadlines offshore financial assets procedural vs substantive tempus regit actum sanction doubling fiscal privilege regimes tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.l. 78/2009
la questione sottoposta dal ricorrente Ottavio Porro al Collegio, con l'unico motivo di impugnazione della sentenza in epigrafe, attiene al se sia o non sia legittima l'affermazione della CTR dell'Emilia Romagna secondo cui l'art. 12 d.l.
Art. 43, primo e secondo comma, del d.P.R. 600/73
Art. 57, primo e secondo comma, del d.P.R. 633/72
Art. 1, del d.lgs. 471/1997
1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 20 del d.l. 472/1997
227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui alli art. 20 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002
le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in C 7800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R.
artt. 43 d.P.R. 600/73
102/09, cornmi 2 bis e 2 ter (in forza dei quali sono raddoppiati i termini stabiliti dagli artt. 43 d.P.R. 600/73 e 57 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, ordinanza n. 2662 del 02/02/2018
Cass. Sez. 5, sentenza n. 29632 del 14/11/2019
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Testo completo

a seguente .u. ORDINANZA sul ricorso 29609-2020 proposto da: PORRO OTTAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio dell'avvocato LUCA VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO LANDI; - _ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 719/11/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 29609 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che:

1. la questione sottoposta dal ricorrente Ottavio Porro al Collegio, con l'unico motivo di impugnazione della sentenza in epigrafe, attiene al se sia o non sia legittima l'affermazione della CTR dell'Emilia Romagna secondo cui l'art. 12 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla I. 102/09, cornmi 2 bis e 2 ter (in forza dei quali sono raddoppiati i termini stabiliti dagli artt. 43 d.P.R. 600/73 e 57 d.P.R. 633/72 per l'accertamento di attività economiche e finanziarie detenute all'estero e i termini di contestazione e irrogaziore delle sanzioni per omessa dichiarazione dei redditi derivanti da tali attività) hanno effetto retroattivo sicché essi si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2 (essendo nel caso di specie la sottrazione non controversa);

2. l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, sostiene la tesi opposta a quella del ricorrente, ossia che l'affermazione è legittima; considerato che:

1. il ricorso è infondato. 1.1. il d.l. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 stabilisce all'art. 12 commi 2, 2 bis e due ter, che: "2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al d.m. finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al d.m. economia e finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del d.I 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla I. 4 agosto 1990, 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

In tale caso, le sanzioni previste dall'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. 2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all' articolo 43, primo e s-econdo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 N. 600, e successive modificazioni, e all' articolo 57, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. 2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui alli art. 20 del d.l. 18 dicembre 1997, n.472, sono raddoppiati". 1.2.

Questa Corte, dopo avere chiarito che la presunzione di cui al ridetto comma 2 non ha effetto retroattivo, (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n.2662 del 02/02/2018: "la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, in vigore dal 10 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione") ha pure chiarito (Sez. 5 , sentenza n. 29632 del 14/11/2019) che, "viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 10 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2";

2. il ricorso deve essere rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa liquidate in C 7800,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovut