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Ordinanza — n. 25765/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rejects tax agency appeal, upholding external res judicata application regarding hidden profits and de facto administrator status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25765/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that applied the principle of external res judicata. The agency argued that two cited judgments concerned different legal entities or tax sanctions, but the court found the remaining judgments definitively established the taxpayer's lack of de facto administrator status for the relevant years. Consequently, the court ruled that the prior judgments precluded re-examining these facts in the current proceeding, leading to the rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.: The principle of external res judicata applies when prior judgments between the same parties have definitively resolved the same legal relationship or factual premise essential to the current case, barring re-examination even if the current judgment has different purposes.

Parole chiave

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external res judicata hidden profits tax de facto administrator tax appeal dismissal legal preclusion credito di contributi lite in materia di contribuzioni pubbliche esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso il patrono erariale avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza per violazione dell'art.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass, Sez. III, n. 26704/2018
Cass, Sez. III, n. 26704/2018).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29430-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona Direttore pro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VILLANI MAURIZIO, elettivamente dotniciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO MARIA DE MA1 1EIS, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1069/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIC), depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 1069/07/2020 della CTR per il Lazio con cui era stato accolto l'appello promosso dal contribuente per aver la CTP violato il principio del giudicato esterno. Il Giudice d'appello aveva invero esteso al caso di specie, avente ad oggetto il maggior reddito a titolo di utili occulti derivante al contribuente in ragione della sua partecipazione sociale alla società Mencarani s.r.1., il decisum di altre quattro sentenze rese dalla CTP di Roma e ormai diventate cosa giudicata, nella parte in cui avrebbero affermato che il contribuente non aveva operato in detta società anche come amministratore di fatto della Mencarani s.r.l. per gli anni d'imposta successivi al 2010.

Resiste il contribuente con controricorso. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso il patrono erariale avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza per violazione dell'art. 2909 c.c., per aver la CTR accolto il gravame del contribuente avendo fatto illegittima applicazione del principio del giudicato esterno per due motivi: due delle quattro sentenze richiamate dalla CTR erano state rese in relazione ad un soggetto giuridico diverso evi s.r.1.), mentre le altre due avevano ad oggetto le sanzioni tributarie irrogate ai sensi dell'art. 7 del DL n. 269/2003 e non l'obbligazione tributaria principale.

Ric. 2020 n. 29430 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Orbene, secondo l'orientamento di questa Corte «il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il "petitum" del primo. Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che le cause, tra le stesse parti., abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cfr.

Cass, Sez. III, n. 26704/2018). Nella fattispecie in esame, se risulta incontroverso che le sentenze n. 5148 e 5149 del 2018 siano state rese in relazione ad un diverso soggetto giuridico (Devi s.r.1.) come dimostrato dal patrono erariale che ne ha trascritto le parti d'interesse nel ricorso ai fini dell'autosufficienza, risulta altrettanto chiaro dalla lettura del controricorso che la sentenza n. 1419/2019 e la n. 25466/2017 siano state invece rese, rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, nei confronti della società Mencarani s.r.l. (dei cui utili occulti illegittimamente distribuiti al socio/amministratore di Fatto qui si discute) e che con dette pronunce la CTP abbia escluso la qualità di amministratore di fatto in capo al contribuente per l'anno d'imposta 2011.

Tanto premesso, sebbene la CTR abbia in parte richiamato due pronunce rese rispetto a soggetti giuridici diversi da quelli sottoposti al Ric. 2020 n. 29430 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- suo esame, è invece pacifico che le altre due (n. 1419/2019 e la n. 25466/2017) abbiano esteso appieno il loro giudicato esterno anche alla presente fattispecie. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.diecimila/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfett