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Ordinanza — n. 25743/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to lack of specific motivation in cadastral revaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25743/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to address the specific grounds for rejecting the taxpayer's claim regarding inadequate motivation. The lower court had dismissed the taxpayer's request for a specific explanation of the cadastral revaluation, citing standardized classification practices. The supreme court ruled that the agency's argument contradicted established jurisprudence requiring detailed justification for microzone-specific value adjustments.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004; Art. 360-bis, primo comma, n. 1 del codice di procedura civile: The appeal is inadmissible when the agency's thesis contradicts established case law requiring specific motivation for cadastral revaluation beyond generic market-to-cadastral ratio comparisons.

Parole chiave

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cadastral revaluation tax appeal inadmissibility specific motivation requirement microzone classification tax agency liability procedural code violation judicial precedent riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004
civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge Ric.
Art. 2697 cod. civ.
311 del 2004 e dell'art. 2697 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360-bis, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.
art. 2697 cod. civ
311 del 2004 e dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017
Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf.
Cass. n. 29629 del 2020
Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art.
Cass. 1543 del 2020
Cass. n. 19810 del 2019
1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n.
Cass. n. 22671 del 2019
Cass. n. 23046 del 2019
Cass. n. 27180 del 2019
Cass. n. 32456 del 2019
Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778
115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.
Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191
1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 24414-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - Contro ISTITUTO ANDREA DORIA PER L'ASSISTENZA AI FIGLI DEI MARINAI CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 27, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA FERRIGNI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1357/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di due immobili ubicati in via Francesco De Sanctis, microzona 17 della città di Roma (Delle Vittorie - Trionfale), ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio osservando che, per una sufficiente e pertinente motivazione dell'avviso, sarebbero state necessarie osservazioni più specifiche, che esplicitassero e contestualizzassero l'eventuale inadeguatezza del classamento catastale, trattandosi invece di un atto di riclassamento standardizzato e generico.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge Ric. 2021 n. 24414 sez.

MT - ud. 22-06-2022 -2- n. 311 del 2004 e dell'art. 2697 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale. Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

Dunque, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; la condanna alle spese segue la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). Ric. 2021 n. 24414 sez. MT - ud. 22-06-2022 -3-

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favorre della controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso nella